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Registro dei trattamenti

Dall'entrata in vigore (2 agosto 2001) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) -  è divenuta obbligatoria la tenuta del "registro dei trattamenti", l'ex quaderno di campagna. Il Decreto, all'art. 42, contiene infatti le norme sul registro dei trattamenti, oltre a quelle relative alla denuncia di vendita, produzione ed esportazione dei prodotti fitosanitari.
Successivamente il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha emanato una Circolare applicativa del Decreto suddetto (Circolare n. 32469 del 30 ottobre 2002), che ne chiarisce alcuni punti.

 

Definizione e contenuti

In pratica, gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di relativi coadiuvanti devono:
  • conservare in modo idoneo, per un periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché la copia dei moduli di acquisto, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn);
  • conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, su cui devono essere annotati:
    - i dati anagrafici dell'azienda;
    - la denominazione di ogni coltura (specie) trattata e la relativa estensione espressa in ettari, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta. Per quanto riguarda le fasi fenologiche di inizio fioritura e raccolta, possono essere annotate date indicative nei casi in cui, per la stessa specie, tali date risultino diverse in relazione alle diverse cultivar presenti nell'azienda;
    - la data di esecuzione di ogni trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento. Tale annotazione deve essere fatta, entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, per tutti i trattamenti effettuati in azienda con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, indipendentemente dalla classe tossicologica del prodotto (quindi devono essere annotati anche i trattamenti fatti con i prodotti classificati come irritanti (Xi) o non classificati (N.C.). Sul registro devono essere riportati anche gli interventi fitosanitari eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.
Il registro può essere strutturato come unico modulo aziendale, che riporta cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure come moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura.

 

Moduli

Non è stata definita una modulistica specifica.

Le schede di registrazione che devono essere compilate obbligatoriamente da parte delle aziende che aderiscono ai programmi di produzione integrata (Reg.Ce 1257/99, Reg. Ce 2200/96, L.R. 28/98, L.R. 28/99), sono a norma col DPR 290 e valgono quindi come registro dei trattamenti. Le schede sono sacricabili di seguito, nella sezione Documenti.

Gli agricoltori che non aderiscono a questi programmi possono comunque utilizzare le schede suddette, oppure rivolgersi alle Organizzazioni Professionali, che hanno predisposto schede idonee per la tenuta del registro, o infine predisporre un proprio registro avendo cura di riportare tutte le informazioni richieste dal decreto.

 

Adempimenti

Il registro dei trattamenti deve essere compilato e sottoscritto dal titolare dell'azienda (proprietario o conduttore). Può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa nel caso in cui l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda (per es. un operaio incaricato); in questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, la relativa delega scritta da parte del titolare.

Nel caso in cui i trattamenti vengano effettuati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda riportando le informazioni contenute nel modulo (allegato 4 al DPR 290) che deve essere rilasciato dal contoterzista per ciascun trattamento effettuato. In alternativa il contoterzista può annotare i trattamenti direttamente sul registro controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.

Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci e può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione.

Il registro deve essere conservato presso l'azienda, anche nel caso in cui l'azienda si avvalga, per la compilazione, dell'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria.

In presenza di corpi aziendali separati e distanti il registro può essere conservato presso la sede legale dell'azienda agricola, oppure in alternativa, presso ciascuno dei corpi aziendali. In quest'ultimo caso il registro dei trattamenti deve riportare solo gli interventi relativi al singolo corpo aziendale.

Il registro dei trattamenti va conservato almeno per l'anno successivo a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, assieme alle fatture e le copie dei moduli d'acquisto dei prodotti molto tossici, tossici e nocivi.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche per i trattamenti in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie, ecc.).

Sono esentati solo i soggetti che utilizzano i prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

I controlli sono affidati ai Servizi di Prevenzione delle Aziende USL.

 
Documenti
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)
Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari
(edizione 2004 in vigore)
 
Data ultimo aggiornamento: 22-10-2009

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