Durante il periodo della fioritura delle colture (nel periodo che va dalla schiusura dei petali alla loro caduta) la legislazione regionale vigente (art. 15 della Legge regionale n. 35 del 25 agosto 1988, Decreto Regionale 4 marzo 1991 n.130) vieta di eseguire trattamenti con insetticidi e acaricidi o con prodotti dichiarati in etichetta tossici per le api e per gli insetti pronubi.
Nello stesso periodo, anche i trattamenti con anticrittogamici vanno limitati il più possibile, per contenere effetti negativi sulle api.
I trattamenti vanno comunque eseguiti nelle ore serali, sia nella fase di fioritura che nel periodo immediatamente precedente e in quello successivo.
Prima di eseguire i trattamenti nei frutteti e nei vigneti, è bene verificare che non siano presenti erbe spontanee in fioritura. In tal caso occorre sfalciare il manto erboso sottostante e le aree circostanti almeno 48 ore prima del trattamento.
In caso di accertato avvelenamento di apiari provocato da sostanze chimiche, i tecnici del Settore Agricoltura, con il supporto del Servizio Fitosanitario Regionale, hanno il compito di accertare le violazioni effettuando sopralluoghi presso le aziende agricole che presumibilmente hanno originato il danno con trattamenti antiparassitari irregolari, ed eventualmente prelevano campioni di materiale vegetale da analizzare.
Il mancato rispetto delle prescrizioni indicate è punito con una multa di importo compreso tra 516 e 3.098 euro.