L'
attività agrituristica consiste nella ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, in connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura.
Rientrano nell'agriturismo le seguenti attività:
- offerta di ospitalità in alloggi - camere o mini-appartamenti - o in spazi attrezzati all'aperto destinati alla sosta
- somministrazione di pasti e bevande
- organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici, inclusa la mescita di vino
- organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.
L'
ospitalità rurale familiare è una forma specifica di agriturismo, che può essere svolta esclusivamente nei territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani, nelle aree svantaggiate, naturali e protette, nelle zone siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale.
L'attività può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) e dai suoi familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica, compresa la somministrazione di pasti e bevande in locali esterni all'abitazione. La ricettività è limitata ad un massimo di nove persone al giorno e la somministrazione dei pasti può essere effettuata esclusivamente a coloro che usufruiscono anche dell'ospitalità. Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato.
Le norme regionali in materia di agriturismo e ospitalità rurale sono stabilite dalla
L. R. n. 4 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole", che applica la Legge nazionale n. 96/2006.
Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 199 della
Delibera di Giunta n. 1693 del 2/11/2009, sono entrati in vigore i nuovi criteri di attuazione del settore agriturismo. Tutte le norme citate sono consultabili in allegato.
Gli investimenti per agriturismo e ospitalità rurale possono essere finanziati con i fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Asse 3 Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole"
Azione 1 ''Agriturismo''.
La Provincia gestisce l'Elenco Provinciale degli operatori agrituristici, aggiornandolo in relazione alle segnalazioni pervenute e alle verifiche effettuate. Gli operatori che svolgono attività di ospitalità rurale familiare vengono iscritti nell'Elenco provinciale con specifica annotazione.
L'iter e gli adempimenti amministrativi per l'iscrizione all'Elenco provinciale degli operatori agrituristici o la variazione dei dati sono riportati nel relativo
procedimento amministrativo.
Entro l'1 ottobre di ogni anno l'operatore agrituristico deve comunicare al Comune e alla Provincia (utilizzando l'apposito modulo disponibile in allegato nella sezione Moduli) il calendario di apertura dell'impresa e l'elenco dei prezzi che intende applicare per i servizi agrituristici di somministrazione pasti e bevande e di pernottamento. Tali prezzi devono essere rispettati per tutto l'anno successivo, salvo eventuali variazioni che devono essere comunicate al Comune e alla Provincia entro il 31 marzo e possono essere applicate solo dopo la comunicazione.
In provincia di Bologna alla data dell'1 ottobre 2009 risultano iscritte all'elenco degli operatori agrituristici n. 300 imprese, di cui n. 165 imprese attive, per le seguenti attività:
- n. 875 camere/appartamenti per un totale di 1.767 posti letto
- n. 53 piazzole
- n. 988.115 pasti autorizzati
- n. 95 cavalli