Piani di Sviluppo Aziendale (ex L.R. 47/78)

Piani di Sviluppo Aziendale
L’azienda agricola che intende realizzare un nuovo intervento edilizio residenziale o di servizio in zona agricola è tenuta al rispetto di quanto espresso dalla Legge Regionale 7 dicembre 1978 n. 47 che, con l’art. 40, dispone che gli interventi in zona agricola si attuino anche con i Piani di Sviluppo Aziendale (PSA). In particolare, la legge introduce la facoltà di superare (derogare) i limiti fissati dal Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune attraverso la formazione del PSA, che in questo caso diventa strumento obbligatorio per la realizzazione di un nuovo intervento edilizio.
La legge Regionale 29 marzo 1980, n. 23, che modifica l’art. 40 della L.R: 47/78, pone due condizioni all’esercizio della deroga delle Norme di PRG attraverso il PSA:
  • il superamento riguarda i soli indici di edificabilità, non, quindi, altre limitazioni delle Norme del PRG vigente
  • deve essere il PRG a prevedere, espressamente, la facoltà di derogare gli indici in sede di PSA;
  • in assenza di esplicita previsione da parte del PRG non è possibile l’esercizio di tale facoltà di deroga.
Che cos’è il Piano di Sviluppo Aziendale
L’art. 2 della Legge Regionale 5 maggio 1977, n. 18, in attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell’agricoltura, introduce il Piano di sviluppo, aziendale o interaziendale (PSA) attraverso il quale dimostrare il raggiungimento, da parte delle aziende agricole, del ‘reddito comparabile’.
Di fatto il PSA è lo strumento che mette a confronto un bilancio aziendale di partenza con un bilancio aziendale di arrivo ottenibile attraverso gli investimenti che l’azienda è intenzionata a fare e che deve descrivere con una relazione tecnica dettagliata. Da tale confronto deve emergere che l’investimento sarà in grado di generare un incremento di reddito dell’azienda.
Attualmente il PSA si è adeguato alle normative di settore emanate dall’Unione Europea, ultime delle quali rappresentate dal Reg. CE 1257/99 e dal PRSR 2000-2006 che prevedono che l’azienda agricola dimostri di possedere, o di raggiungere tramite PSA, una redditività minima, un volume di lavoro minimo in rapporto alla tipologia di impresa (non inferiore comunque a 1 Unità Lavorativa Uomo) e al possesso di sufficienti capacità professionali del conduttore, nonché dei requisiti minimi in materia di ambiente.
Per relazionare quanto sopra esposto la Regione Emilia-Romagna, sulla base della L.R. 18/77, ha predisposto dei moduli (nota per la compilazione) la cui compilazione consente la valutazione tecnico-economica dell’investimento oggetto di PSA.
Al fine di riportare tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione del PSA, l’azienda agricola è tenuta a presentare, oltre il modulo regionale sopra esposto, una documentazione dettagliata (elenco documenti) relativa agli aspetti urbanistici, progettuali, edilizi e tecnico agronomici che riguardano il nuovo intervento edilizio.

Chi può richiedere un PSA?
L’art. 6 della Legge Regionale 5 maggio 1977, n. 18 indica precisamente chi può presentare un PSA. In particolare può presentare un PSA qualsiasi imprenditore agricolo, coltivatore diretto o società agricola che abbia il titolo di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi dell’art. 1 del Decreto legislativo n. 99/2004 (figura che sostituisce l’Imprenditore Agricolo a Titolo Principale – IATP – indicato dalla L.R. 18/77)
Chi è il titolare del procedimento per l’approvazione di un PSA?
La Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20, così come modificata dalla Legge Regionale 34/2000, attribuisce l’approvazione dei PSA in Zona Agricola ai Consigli Comunali in analogia all’iter di approvazione dei piani particolareggiati.
Quindi il titolare del procedimento cui fare richiesta di PSA è l’Amministrazione Comunale, che è anche responsabile della sua approvazione.
Alcuni Comuni, in base alla sottoscrizione di una Convenzione con la Provincia di Bologna (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 111 del 23 novembre 2004), si avvalgono della consulenza del Servizio urbanistica e attuazione PTCP e del Servizio Competitività e Diversificazione dell’Economia Rurale della Provincia di Bologna per la gestione coordinata delle funzioni afferenti l’approvazione dei PSA
Attualmente la nuova Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 relativa alla disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio proroga l’uso del PSA solo per i PRG formati ai sensi della LR 47/78 e non, anche, per i nuovi strumenti previsti dalla LR 20/2000 (PSC). Per i nuovi Piani Strutturali Comunali (PSC) la legge elimina il PSA e la conseguente facoltà di deroga e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), in accordo con la legge regionale, subordina gli interventi edilizi significativi nel territorio rurale alla presentazione di un Piano di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola e a una serie di requisiti indicati nell’art. 11.5. punto 2 delle Norme del PTCP. Ai fini dell’attestazione della sussistenza dei requisiti sopra citati, la Provincia è impegnata nella predisposizione di una modulistica tipo a cui i Piani Strutturali Comunali ed i Regolamenti Urbanistici Edilizi dovranno uniformarsi.
 
 
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