CHI E' IL RESPONSABILE DELL' IMPIANTO?
L'occupante a qualunque titolo (proprietario, inquilino, ecc.) dell'immobile dove è situato l'impianto individuale.
L' amministratore nel caso di condomini dotati di impianti centralizzati.
Entrambi possono delegare tale responsabilità al cosiddetto ''terzo responsabile'' che può essere solo un' impresa abilitata delegata dall'occupante o dall'amministratore all'esercizio e alla manutenzione dell'impianto termico. Tale delega deve essere formalizzata mediante apposito modulo da inviare all'ente competente.
Compiti del responsabile di impianto
Il responsabile d'impianto ha gli obblighi e le responsabilità dell'esercizio e della manutenzione ordinaria dell'impianto termico. Deve quindi gestirne la conduzione e fare eseguire la manutenzione ordinaria e i controlli di legge nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, risparmio energetico e salvaguardia ambientale.
Il responsabile di impianto deve inoltre conservare il libretto di impianto e/o di centrale contenente le copie delle dichiarazioni che attestano il controllo tecnico dell'impianto.
MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO DEL RENDIMENTO TERMICO
La normativa in materia di impianti termici si è aggiornata con l'emanazione del decreto legislativo n.311/2006
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.26 del 1 febbraio 2007.
Il decreto ha modificato il meccanismo che regola le manutenzioni ordinarie ed i ritmi dei controlli del rendimento degli impianti previsti dal vecchio DPR 412/1993. Le frequenze e le modalità di controllo e manutenzione sono definite nell'allegato L del decreto legislativo n.311/2006 secondo le seguenti indicazioni: le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione vanno eseguite conformemente alle istruzioni elaborate dall'impresa installatrice dell'impianto (ovvero chi materialmente ha installato l'impianto).
La norma chiarisce che in caso di non disponibilità di tali istruzioni le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione deve essere eseguita conformemente alle istruzioni tecniche del fabbricante dell'apparecchio (guardando nel libretto di uso e manutenzione a corredo della propria caldaia). Le parti di impianto e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni di fabbricante e costruttore, devono essere verificate coerentemente alle norme UNI e CEI.
PATENTINO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI
Il procedimento è funzionale al rilascio del patentino di abilitazione (di primo e secondo grado) alla conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW. Qualora tale attività venga effettuata senza patentino è prevista la sanzione dell'ammenda da 15 a 46 Euro.
Modulistica e riferimenti per la nuova procedura alla voce
Procedimenti
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