Le procedure di abilitazione alla realizzazione degli impianti e al loro esercizio sono disciplinate nei Capi IV e V del Titolo I della Parte Quarta del decreto legislativo n.152/2006 concernenti, rispettivamente, le "autorizzazioni ed iscrizioni" e le "procedure semplificate".
Gli articoli 208, 209, 210 e 211 definiscono le
procedure ordinarie per:
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Art. 208 - autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, e varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio
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Art. 209 - rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
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Art.210 - autorizzazioni in ipotesi particolari (rinnovi/variazioni gestionali di impianti già autorizzati o autorizzazioni di nuove attività di recupero o smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività)
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Art.211 - autorizzazioni di impianti di ricerca e di sperimentazione.
Gli
articoli 214 e 216 del decreto prevedono le
procedure semplificate di abilitazione per le operazioni di recupero di rifiuti che rispettino le normative tecniche di riferimento (Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 modificato dal decreto ministeriale n.186/2006, relativamente al recupero di rifiuti non pericolosi; decreto ministeriale 12 giugno 2002, n.161, relativamente al recupero di rifiuti pericolosi).
In sintesi:
LA PROCEDURA ORDINARIA
Chi intende realizzare nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti deve presentare domanda alla Provincia (delegata dalla Regione Emilia-Romagna in base alla legge regionale n.5/2006) per ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione delle opere e l'autorizzazione all'esercizio. Le procedure ordinarie si applicano anche alla realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.
Le procedure ordinarie si applicano anche a rinnovi di autorizzazione all'esercizio (le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'ex. d.lgs 22/97 hanno una durata di 5 anni, quelle rilasciate ai sensi del d.lgs 152/2006 di 10 anni), a variazioni dell'autorizzazione all'esercizio attinenti a modifiche gestionali, oppure a nuovi impianti di recupero o smaltimento di rifiuti realizzati in impianti già esistenti se pur precedentemente adibite ad altre attività.
Le procedure ordinarie inerenti le domande di autorizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti fanno salve eventuali procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o di screening (verifica), ai sensi della legge regionale n. 9/99 e s.m.) nonchè le procedure di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo n.59/2005.
LA PROCEDURA SEMPLIFICATA
Chi intende avviare un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (decreto ministeriale 5 febbraio 1998 modificato dal n.186/2006) o pericolosi (decreto ministeriale 12 giugno 2002, n.161), oppure modificare un'attività esistente, deve presentare comunicazione di inizio attività alla Provincia.
Il procedimento non esclude l'obbligo, là dove occorra, di presentare preventivamente domanda di autorizzazione allo
Sportello unico attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente, di una nuova attività produttiva di recupero di rifiuti o di variante sostanziale di attività già esistente (per esempio per la realizzazione di opere o impianti finalizzati ad un nuovo ciclo produttivo).
Qualora il rilascio di un'autorizzazione per un'attività produttiva non dipenda in via esclusiva dall'accertamento dei presupposti e requisiti già fissati dalla legge, ma comporti valutazioni tecniche discrezionali, non si applica la procedura di denuncia di inizio attività bensì una procedura autorizzativa espressa.