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Partecipazione al procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

impianto fotovoltaico

A seguito di numerose richieste di parere in merito alla legittimità della partecipazione di cittadini riuniti in associazione e comitati alle conferenze dei servizi indette da questa Amministrazione per il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la Provincia di Bologna ha ritenuto opportuno fornire i seguenti chiarimenti.


Ai sensi dell'art. 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.


Tale diritto si esercita:

a) tramite la presa visione degli atti del procedimento;

b) tramite la facoltà di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.


Non è pertanto ammessa, per gli stessi soggetti la partecipazione alla Conferenza dei Servizi, che è il modulo procedimentale previsto dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", e disciplinato dalla L. 241/90 al capo IV - semplificazione amministrativa - artt 14, 14bis, 14 ter,14 quater, 14 quinquies.

In Conferenza di servizi, la Provincia di Bologna in qualità di Amministrazione procedente, acquisisce dalle altre amministrazioni interessate pareri, nulla osta, autorizzazioni e ogni altro atto di assenso necessario alla realizzazione del progetto, secondo quanto affermato anche nella recente Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, del 25 luglio 2011 n. 4454, secondo la quale: "La lettera e la ratio dell'art. 14 ter della legge n. 241/1990 sul funzionamento della conferenza di servizi, richiamata dall'art. 12 d. lgs. n. 387 del 2003, prevede la partecipazione delle sole autorità amministrative interessate direttamente al provvedimento da emanare, che sono destinatarie immediate e beneficiarie delle garanzie partecipative previste per i lavori della conferenza".


La Provincia di Bologna intende conformarsi al diritto vigente, pertanto, salvi i casi in cui ciò discenda espressamente dalla legge, esclude che altri soggetti al di fuori delle Amministrazioni interessate siano titolari di diritti partecipativi alla Conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica, con la conseguenza che nessun obbligo sussiste per l'amministrazione di convocazione alla conferenza di servizi.

 
 

Data ultimo aggiornamento: 22-02-2012

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