La tutela delle attività agricole si attua sia mediante la concessione di contributi per l'indenizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, sia mediante idonei interventi di prevenzione.
I soggetti competenti in materia sono indicati dalla legge in base al territorio in cui è localizzata l'azienda agricola e alla specie responsabile.
Alla Provincia compete la messa a disposizione dei mezzi di prevenzione e il contributo all'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere da:
Agli ATC la legge assegna il compito di provvedere a prevenzione e/o indennizzi per i danni provocati, nel territorio di propria competenza, dalle specie di fauna selvatica oggetto di caccia programmata.
Nei rifugi a scopo faunistico (aree temporaneamente chiuse alla caccia) la Provincia svolge le funzioni di prevenzione e indennizzo durante la stagione venatoria (da settembre a gennaio o a marzo a seconda della zona e delle specie), mentre per i restanti mesi la competenza passa agli ATC.
I titolari di Azienda Faunistica devono farsi carico degli oneri di prevenzione e di indennizzo per i territori e per le specie di fauna cacciabile oggetto di concessione.
I titolari di Centri privati per la riproduzione della fauna selvatica si assumono ogni onere per le specie oggetto di mantenimento e cattura a scopo commerciale indicate nell'atto di autorizzazione.
Per la prevenzione e l'indennizzo dei danni è istituito uno specifico fondo regionale la cui entità è determinata in sede di approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna.
Le risorse vengono ripartite e assegnate alle Province sulla base dei danni accertati ed entro i limiti delle disponibilità economiche presenti nel fondo regionale.
Le modalità di funzionamento di tale fondo sono definite da specifiche direttive regionali, approvate con Delibera di Giunta n. 1592 del 7 novembre 2011.
Non rientrano in tale fondo regionale i contributi relativi alla perdita di capi di bestiame causata da animali predatori, che sono disciplinati dall'art. 26 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina".