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Appostamenti fissi di caccia

Per appostamento fisso di caccia si intende una struttura realizzata in muratura, legno, materiale plastico o qualsiasi altro materiale, approntata stabilmente per l'intera stagione venatoria, sia in acqua che in terraferma.
Essi vengono suddivisi in:

  • appostamenti fissi "con richiami vivi": è consentito l'uso di richiami vivi; vi possono accedere con armi proprie esclusivamente i cacciatori che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della legge 157/92, senza obbligo né di residenza né di iscrizione all'A.T.C. nel quale insiste l'appostamento;
  • appostamenti fissi "senza richiami vivi": non è consentito l'uso di richiami vivi (ad eccezione di quelli autorizzati per la caccia al colombaccio, in cui si può fare uso di "volantini" come richiamo); vi possono accedere i cacciatori che abbiano scelto la forma di caccia "c" di cui all'articolo all'art. 12, comma 5, lett. b) della legge 157/92, ammessi a qualsiasi titolo nell'A.T.C. nel quale insiste l'appostamento.

A norma della LN 157/92 il numero massimo di appostamenti fissi che possono essere autorizzati in Provincia di Bologna è di 121 (centoventuno).

Il titolare di autorizzazione è tenuto a curare che per ogni giornata di attività dell'appostamento venga registrato il numero totale di capi di ogni specie complessivamente abbattuti da lui e/o dagli autorizzati nell'apposito modulo, che deve essere restituito annualmente al Servizio Tutela e Sviluppo Fauna entro la data del 28 febbraio.

 

Le autorizzazioni di appostamento fisso vengono rilasciate con validità di 5 anni. Nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche nel corso del quinquennio, qualora vi siano posti disponibili, con validità allineata a quella delle autorizzazioni rilasciate precedentemente.

La domanda di nuova istituzione (completa degli allegati tecnici previsti dal regolamento, fra cui consenso dei proprietari o dei conduttori del terreno interessato dall'appostamento) deve essere presentata entro il 1° novembre di ogni anno, per la stagione venatoria successiva.

Le domande di rinnovo di autorizzazione di appostamento fisso vanno presentate entro il 1° novembre precedente l'anno di scadenza.

In caso di smarrimento dell'autorizzazione all'appostamento fisso di caccia, è necessario fare denuncia all'autorità competente e richiedere al Servizio Tutela e Sviluppo Fauna copia conforme compilando il modulo disponibile nella sezione Modulistica.

 

Il titolare di autorizzazione di appostamento fisso di caccia ha la facoltà di nominare un sostituto nell'appostamento fisso in questione a cui, in caso di cessazione dell'attività, l'autorizzazione è rilasciata prioritariamente.
Qualora intenda avvalersi di tale facoltà deve presentare richiesta alla Provincia, utilizzando gli appositi moduli disponibili nella sezione Modulistica, indicando il nominativo della persona prescelta, completa di dati anagrafici e numero di licenza di caccia.

 

Il titolare di autorizzazione di appostamento fisso di caccia ha la facoltà, per motivate esigenze, di richiedere lo spostamento dell'appostamento fisso in località diversa.
In tal caso è necessario presentare richiesta alla Provincia, utilizzando l'apposito modulo, completo degli allegati tecnici richiesti.

 
 
Norme
Moduli

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Numero Verde 800-239754
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Posta certificata: prov.bo@cert.provincia.bo.it
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