Provincia di Bologna

Agriturismo


aggiornato al 20/03/2012

 

 

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura. Rientrano nell'agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di cui alla presente legge le seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta

b) somministrare pasti e bevande

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici ivi inclusa la mescita dei vini

d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.

 

La connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando le giornate di lavoro da impiegare nell'attività agricola sono superiori a quelle calcolate per svolgere l'attività agrituristica. La determinazione delle giornate di lavoro deve tener conto di situazioni di particolare disagio operativo in relazione alle caratteristiche del territorio e alle condizioni socio-economiche della zona, nonché delle tecniche colturali adottate stabilmente dall'imprenditore agricolo.

L'ospitalità è ammessa nei fabbricati adibiti all'attività agrituristica e negli spazi aperti, entro i limiti, rispettivamente di numero di camere ammobiliate e di piazzole, stabiliti dall'art. 5 della legge regionale 4/2009. L'alloggio offerto può essere strutturato liberamente dall'operatore agrituristico in funzione del servizio che intende offrire: camere, mini appartamenti, unità abitative autonome, camerate, ed altre tipologie purché siano realizzate nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare di quelle urbanistiche ed igienico-sanitarie.

Gli spazi aperti devono essere organizzati in piazzole per la sosta di tende, camper od altre attrezzature da campeggio e devono essere dotati di servizi minimi previsti

 

L'attività di somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'impresa agrituristica è ammessa nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di 50 pasti giornalieri su base mensile e comunque a 1/12 dei pasti annuali autorizzati. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell'Emilia-Romagna.

Nella somministrazione di pasti e bevande possono essere impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

I prodotti propri devono rappresentare, in valore, almeno il 35% del prodotto totale annuo utilizzato. Tale percentuale è ridotta al 25% per le aziende situate nel territorio ricompreso in Comunità montane o in Unioni di Comuni montani.

La somma dei prodotti elencati sopra, deve essere superiore, in valore, all'80% del prodotto totale annuo utilizzato. La rimanente quota di prodotto deve provenire preferibilmente e per quanto possibile da artigiani alimentari della zona e riferirsi a produzioni agricole regionali.

 

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di generi alimentari è soggetta a un obbligo di registrazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL competente per territorio. Si tratta di un adempimento imposto dalla disciplina comunitaria sull'igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004).

La registrazione avviene a seguito dell'invio, da parte dell'operatore del settore alimentare, al SUAP competente per territorio, di una notifica attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria, in relazione alla singola attività svolta. Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di generi alimentari il modulo di notifica utilizzabile è quello indicato come A1.

Il DPS, al quale il SUAP inoltra telematicamente la notifica, provvede all'inserimento dell'attività nell'anagrafe delle Registrazioni ed effettua i controllo sulla completezza della notifica e sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute (determinazione n. 16842 del 27 dicembre 2011 del responsabile del servizio veterinario e igiene degli alimenti della Regione Emilia- Romagna).

 

All'esterno dell'attività dovranno essere esposti, in modo ben visibile, i marchi identificativi dell'attività come definiti dalla Regione Emilia-Romagna. È istituita una forma specifica di agriturismo denominata ospitalità rurale familiare, che può essere svolta esclusivamente nei territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani, nelle aree svantaggiate, naturali e protette, nelle zone siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale. L'attività può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) e dai suoi familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica. L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di mantenere la residenza nel fabbricato adibito all'attività. Nell'ambito dell'Ospitalità rurale familiare la ricettività è limitata ad un massimo di 9 persone al giorno; la somministrazione dei pasti può essere effettuata solo ed esclusivamente a coloro che usufruiscono anche dell'ospitalità. I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici sono quelli delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato. Per gli operatori che svolgono l'attività di Ospitalità rurale familiare è prevista specifica annotazione nell'elenco degli operatori agrituristici. Le attività di Ospitalità rurale familiare devono fregiarsi di un ulteriore apposito logo predisposto ed approvato dalla Regione.

 

Abilitazione all'esercizio dell'attività

Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristica devono ottenere dalla Provincia competente, l'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e una certificazione relativa al rapporto di connessione dell'attività agrituristica con l'attività agricola. L'abilitazione viene rilasciata agli imprenditori agricoli provvisti di attestato di frequenza ai corsi per operatore agrituristico, che dimostrano di non essere in una delle condizioni considerate ostative al rilascio. Ai fini del rilascio della certificazione del rapporto di connessione, la Provincia deve verificare e attestare che l'attività agricola è prevalente rispetto a quella agrituristica. Il carattere della prevalenza si intende realizzato quando le giornate di lavoro da impiegare nellfattività agricola sono superiori a quelle calcolate per svolgere l'attività agrituristica. La Provincia definisce, inoltre, le attività agrituristiche che potranno essere svolte nel rispetto del principio di connessione.

La domanda, in marca da bollo, viene presentata all'Ufficio Competitività e Diversificazione dell'Economia Rurale presso l'Assessorato Agricoltura della Provincia di Bologna oppure presso le Comunità Montane competenti per territorio, completa di documentazione e di una seconda marca da bollo che sarà utilizzata per l'attestato. La Provincia di Bologna ha tempo 60 giorni per completare l'istruttoria e iscrivere l'azienda all'albo. Una volta in possesso dell'attestato e dell'abilitazione l'imprenditore deve presentare al Suap la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Ai Suap ai fini della classificazione dell'attività imprenditoriale spetta l'assegnazione del numero delle margherite.

 


Requisiti
 

Modalità di presentazione della domanda

L'attività può essere iniziata subito dopo la presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP competente per territorio.

Il SUAP verifica la correttezza formale della segnalazione e rilascia una ricevuta, che è condizione sufficiente per iniziare l'attività.

La segnalazione è unica per tutte le attività agrituristiche svolte. Per le attività sociali si fa riferimento, invece, alla specifica disciplina prevista dalla normativa regionale o nazionale.

Alla Segnalazione certificata di inizio attività devono essere allegati i documenti di cui al comma 2 dell'art. 10 della L.R.n. 4/2009. In particolare, dovrà essere fornita la descrizione di tutta l'azienda agricola, la descrizione dettagliata della struttura e degli spazi esterni destinati all'agriturismo, mettendo in evidenza le singole destinazioni dei locali compresi quelli (per esempio le abitazioni dell'imprenditore) che non vengono utilizzati per l'attività, ma rimangono ad uso esclusivo privato.

Le planimetrie dei locali per la lavorazione, trasformazione, somministrazione e/o immagazzinamento di prodotti alimentari dovranno essere corredate dall'indicazione dell'attrezzatura presente e/o prevista.

Per ogni locale dovrà essere riportata la superficie netta e l'eventuale indicazione delle potenzialità di utilizzo: posti letto per camera, posti a sedere per sale ristorazione o spazi da dedicare alla somministrazione pasti, persone massime ospitabili nelle sale pluriuso, possibili utilizzi delle sale pluriuso, indicazione delle lavorazioni effettuabili nei laboratori pluriuso in funzione dell'attrezzatura indicata.

I dati riportati devono essere coerenti con quelli indicati nella notifica sanitaria.

Gli spazi esterni dedicati alla somministrazione pasti dovranno essere esattamente indicati e deve essere specificato se sono utilizzati in alternativa a quelli presenti nei locali chiusi o in aggiunta.

Le variazioni delle attività agrituristiche devono essere segnalate al Comune entro 15 giorni dalla data del loro primo svolgimento.

Rimane di esclusiva responsabilità dell'imprenditore l'obbligo di svolgere, anche nel periodo antecedente la Segnalazione, tutte le attività nel rispetto di ogni requisito od adempimento di legge.

 

Oneri

Non sono previsti diritti di istruttoria, salvo che il Comune non decida diversamente.


Tempo

Inizio immediato dell'attività


Descrizione iter

L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione al SUAP competente, che, verificata la sua correttezza formale, rilascia idonea ricevuta.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere del SUAP di assumere provvedimenti di annullamento o revoca. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, puo' sempre e

in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi.

 

Adempimenti successivi

Entro il 1° ottobre di ogni anno, il titolare dell'impresa agrituristica comunica al Comune e alla Provincia, Servizio Turismo, il calendario di apertura dell'azienda e l'elenco dei prezzi che intende applicare per il servizio di somministrazione pasti e bevande e per il pernottamento. In caso di mancata comunicazione si intendono confermati i prezzi in vigore l'anno precedente. Eventuali variazioni dell'elenco prezzi dovranno essere preventivamente comunicate al Comune e alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno. L'attività ricettiva, per esigenze di conduzione dell'impresa, può essere sospesa per un periodo massimo di 5 giorni, previa comunicazione al Comune, fatti salvi i diritti dei clienti presenti o prenotati.

 

 
Documentazione, modulistica e normativa

La modulistica e la normativa di riferimento sono reperibili, scaricabili e compilabili on line al seguente indirizzo:

link alla piattaforma People - Suap

 
 
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