
Descrizione
Con la dizione di erborista si intende genericamente “colui che raccoglie, coltiva e prepara le piante officinali (piante ad uso terapeutico)” sia colui che “commercia in prodotti di erboristeria” cioè prodotti derivanti da piante officinali. Ai sensi dell’art.1 L. 6 gennaio 1931, n. 99 (disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), per pianti officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo comprese nell’elenco di cui al R.D. 26 maggio 1932, n. 772.
Per aprire un’erboristeria occorre distinguere fra le seguenti fattispecie:
commercio al dettaglio di soli prodotti confezionati (escluso, quindi, la miscelazione e la preparazione di erbe, tisane o fitoderivati).
produzione, trasformazione e commercializzazione di piante officinali sfuse e loro derivati
Nel primo caso, secondo il Ministero delle Attività produttive (Risoluzione n. 552193 del 8 maggio 2003) si rientra nella sfera dell’esercizio del commercio: ne consegue che per svolgere attività rientranti nel settore alimentare (quali vendita di tisane, infusi, ecc.), è necessario il possesso dei requisiti morali e professionali (ora art. 71 d.lgs 59/2010), mentre per porre in vendita prodotti di erboristeria non rientranti nel settore alimentare (per esempio: vendita saponi, creme, ecc.) è sufficiente il possesso dei soli requisiti morali.
Nel caso di coltivazione, raccolta e preparazione di preparati, miscelazione e la trasformazione di prodotti erboristici, non medicamentosi, è necessario, oltre ai requisiti morali e professionali, possedere il relativo titolo di studio: il diploma in erboristeria di cui alla L. n. 99 del 1931, sostituto prima dal diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al D.M. 6 giugno 1995 e poi dalla laurea in scienze e tecnologie erboristiche.
In ogni caso, chi svolge la professione di erborista non può mai effettuare miscelazioni su prescrizione medica o per qualsiasi finalità terapeutica, né suggerire rimedi a base di erbe contro malattie o malesseri sintomatici, pena la sottoposizione alla sanzione di cui all’art. 348 del codice penale, che punisce l’esercizio abusivo della professione di farmacista o della professione medica.
Nel caso di presenza di un laboratorio nonché di un deposito di sostanze alimentari, è necessario il rispetto delle vigenti normative in materia edilizia ed ambientale, e la registrazione dell’attività presso il DPS competente per territorio e quindi la notifica sanitaria presso il SUAP competente.
Essere iscritto al Registro delle Imprese Artigiane tenuto presso la Camera di Commercio o, qualora si tratti di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese
Solo per la produzione, trasformazione e commercializzazione di piante officinali sfuse e loro derivati, essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) laurea triennale in Tecniche Erboristiche b) laurea in Farmacia c) laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche d) diploma di specializzazione in Scienza e Tecnica delle piante officinali o in Farmacognosia
I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento comunale edilizio e dal vigente Regolamento comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria
L’attività può essere iniziata previo deposito al SUAP competente per territorio di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) nella quale è dichiarato il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge. Nel caso in cui l’attività rientri nel settore alimentare deve essere inviata al SUAP una notifica sanitaria.
La segnalazione certificata di inizio attività e la notifica sanitaria devono essere presentate preferibilmente in modalità telematica, attraverso il portale People SUAP, accessibile dal sito internet del Comune o dal portale People - Suap
Non sono previsti diritti di istruttoria, salvo che il Comune decida diversamente.
Inizio immediato dell’attività.
L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all’ufficio Suap competente, che, verificata la sua correttezza formale, rilascia idonea ricevuta. Nel caso in cui sia accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, il SUAP adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare l’attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere del SUAP di assumere provvedimenti di annullamento o revoca. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi.
Per quanto riguarda la notifica sanitaria, il DPS, al quale il SUAP inoltra telematicamente la notifica, provvede all’inserimento dell’attività nell’anagrafe delle Registrazioni ed effettua i controllo sulla completezza della notifica e sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute. La notifica produce effetti dal momento del deposito al SUAP competente.
La modulistica, la notifica sanitaria e la normativa di riferimento sono reperibili, scaricabili e compilabili on line al seguente indirizzo:
link alla piattaforma People - Suap o dal sito internet del Comune