Provincia di Bologna


aggiornato al 20/11/2012

 

Descrizione

Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di 6 camere destinate ai clienti, ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati situati nello stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. L’esercizio di un’attività di affittacamere consente anche la possibilità di somministrazione dei pasti agli alloggiati, ove tale servizio sia fornito, occorre la presenza di una o più sale destinate alla somministrazione di alimenti e bevande per una superficie complessiva di almeno mq. 14, per i primi 6 alloggiati; per gli ulteriori ospiti che utilizzino congiuntamente le sale andrà calcolato un ulteriore mq a testa.

Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di affittacamere sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

L’attività di affittacamere può essere svolta, chiedendo l’utilizzo della specificazione tipologica, anche nella modalità di:

Il servizio di prima colazione può essere fornito nel pubblico servizio o in alternativa può essere predisposto un angolo thè-caffè, all’interno delle stanze o nel locale di soggiorno. Si intende per angolo thè – caffè, la dotazione di un bollitore elettrico su un apposito supporto all’interno della stanza. La dotazione deve essere completata da bustine per thè o caffè per la preparazione delle bevande e dalla fornitura di zucchero, di brioches o biscotti preconfezionati per ogni ospite, nonché la fornitura di tazza, piattino, cucchiaio e coltello per ogni ospite. All’esterno dell’attività dovranno essere esposti, in modo ben visibile, i marchi identificativi dell’attività come definiti dalla Regione Emilia-Romagna (BUR Regione Emilia-Romagna n. 174 del 04/12/2007).


Requisiti
 

Modalità di presentazione della domanda

L’attività può essere avviata previo deposito di una segnalazione certificata di inizio attività sull’apposita modulistica telematica presso il Suap del Comune competente.

Nel caso in cui l’impresa non sia ancora costituita, è necessario effettuare la procedura telematica di “Comunicazione Unica” all’Ufficio del Registro delle Imprese. La procedura è finalizzata ad ottenere: numero di P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese, apertura della posizione INPS ed INAIL, ai fini previdenziali ed assistenziali. in questa ipotesi la SCIA di avvio dell’attività da presentare al SUAP del Comune deve essere inviata attraverso il sistema telematica di comunica, presso la Camema di Commercio, la quale procederà all’invio, via PEC, al SUAP competente.

 

Oneri

Non sono previsti oneri istruttori, salvo che il Comune decida diversamente


Tempo

Inizio immediato dell’attività


Descrizione iter

L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione al SUAP competente, che, verificata la sua correttezza formale, rilascia idonea ricevuta. Nel caso di invio tramite “COMUNICA” presso la Camera di Commercio, la ricevuta è rilasciata dalla Camera stessa.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere del SUAP di assumere provvedimenti di annullamento o revoca. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi.

In caso di somministrazione di pasti è necessario procedere alla registrazione dell’attività, prima dell’avvio. La registrazione avviene a seguito dell’invio, da parte dell’operatore del settore alimentare, al SUAP competente per territorio, di una notifica attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione alla singola attività svolta. Per l’attività di vendita di generi alimentari il modulo di notifica utilizzabile è quello indicato come A1 nella determinazione n. 16842 del 27 dicembre 2011 del responsabile del servizio veterinario e igiene degli alimenti della Regione Emilia- Romagna.

Il DPS, al quale il SUAP inoltra telematicamente la notifica, provvede all’inserimento dell’attività nell’anagrafe delle Registrazioni ed effettua i controllo sulla completezza della notifica e sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute.

 
Documentazione, modulistica e normativa

La modulistica e la normativa di riferimento sono reperibili, scaricabili e compilabili on line al seguente indirizzo:

link alla piattaforma People - Suap o sul sito web del SUAP, sezione SUAP on-line. Il modulo deve essere compilato e inviato, attraverso il sistema telematico, alla Pec del SUAP.

 

La notifica sanitaria ai fini della registrazione dell’impresa è rinvenibile sul medesimo sito e deve essere inviata attraverso il sito alla Pec del SUAP.

 
 
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