
Descrizione
Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di 6 camere destinate ai clienti, ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati situati nello stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. L’esercizio di un’attività di affittacamere consente anche la possibilità di somministrazione dei pasti agli alloggiati, ove tale servizio sia fornito, occorre la presenza di una o più sale destinate alla somministrazione di alimenti e bevande per una superficie complessiva di almeno mq. 14, per i primi 6 alloggiati; per gli ulteriori ospiti che utilizzino congiuntamente le sale andrà calcolato un ulteriore mq a testa.
Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di affittacamere sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
L’attività di affittacamere può essere svolta, chiedendo l’utilizzo della specificazione tipologica, anche nella modalità di:
Camera e colazione - room & Breakfast - quando oltre all’attività di alloggio si fornisce almeno la prima colazione
Locanda - quando in aggiunta ad un esercizio di ristorazione è svolta dallo stesso titolare, nello stesso edificio, un’attività di affittacamere.
Il servizio di prima colazione può essere fornito nel pubblico servizio o in alternativa può essere predisposto un angolo thè-caffè, all’interno delle stanze o nel locale di soggiorno. Si intende per angolo thè – caffè, la dotazione di un bollitore elettrico su un apposito supporto all’interno della stanza. La dotazione deve essere completata da bustine per thè o caffè per la preparazione delle bevande e dalla fornitura di zucchero, di brioches o biscotti preconfezionati per ogni ospite, nonché la fornitura di tazza, piattino, cucchiaio e coltello per ogni ospite. All’esterno dell’attività dovranno essere esposti, in modo ben visibile, i marchi identificativi dell’attività come definiti dalla Regione Emilia-Romagna (BUR Regione Emilia-Romagna n. 174 del 04/12/2007).
Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio
Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della segnalazione, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 67 del d.lgs 159/2011 e degli artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S
non avere in corso procedure concorsuali e/o fallimentari;
non essere stato interdetto o inabilitato;
Avere proceduto alla notifica sanitaria richiesta dalla normativa a tutela della salute, se è prevista la somministrazione di ulteriori pasti oltre la prima colazione agli alloggiati e loro ospiti o se trattasi di Locanda
I locali cucina in caso di somministrazione della sola prima colazione dovranno essere della dimensione minima prevista dei Regolamenti edilizi e di igiene e potranno anche essere sottoforma di cucinotto o angolo cottura. In questo caso le dimensioni del locale cucina e somministrazione sono quelle definite dai Regolamenti edilizi e di igiene. In caso di somministrazione di altri pasti la cucina dovrà obbligatoriamente trovarsi in un locale separato
I locali devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità e devono essere conformi a tutte le normative, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici previste per gli immobili a uso abitativo
Adempimenti prima dell'apertura
Il titolare/legale rappresentante, prima dell’apertura dell’esercizio al pubblico, deve comunicare alla Provincia i prezzi massimi che intende applicare nella struttura ricettiva.
I prezzi comunicati alla Provincia devono essere esposti in modo visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il prezzo dei servizi di pernottamento deve essere riportato anche su un cartellino prezzi esposto in modo visibile in ogni camera, unità abitativa o suite. (Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16, art. 32 e 33).
Per la compilazione della tabella e del cartellino prezzi il titolare deve utilizzare i moduli predisposti dalla Provincia e scaricabili dal sito http://www.provincia.bologna.it/turismo/prezzistrutture.
Per quanto riguarda gli obblighi verso il cliente,gli affittacamere devono assicurare i servizi minimi di:
a) Servizio di ricevimento assicurato 8 ore su 24
b) Pulizia giornaliera della camera dei bagni e delle
stanze e dei locali ad uso comune
c) Cambio della biancheria da camera e da bagno
almeno 2 volte alla settimana e ad ogni cambio del
cliente
d) Cambio della biancheria da cucina ad ogni cambio del
cliente
e) esporre i prezzi con le modalità sopra descritte La
Ricevuta del pagamento deve essere rilasciata
utilizzando gli appositi blocchetti reperibili presso i
rivenditori autorizzati.
Adempimenti successivi all’apertura
Prezzi
Entro il 1 ottobre di ogni anno il titolare comunica alla Provincia i prezzi massimi applicati con validità dal 1 gennaio dell’anno successivo e provvede ad esporre tali prezzi nella struttura con le modalità sopra indicate. La comunicazione dei prezzi va effettuata ogni anno anche in caso non vi sia variazione. Nel caso non venga effettuata tale comunicazione, dovranno essere applicati i prezzi dell’anno precedente e il titolare potrà essere sanzionato (L.R.16/2004, art. 38). I prezzi sono liberamente determinati dagli operatori (Legge 25 agosto 1991, n. 284).
Statistica
Il titolare è tenuto a comunicare mensilmente alla Provincia i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall’ISTAT. La modulistica e le informazioni sono scaricabili dal sito http://www.provincia.bologna.it/turismo/prezzistrutture.
Variazioni
È obbligatorio comunicare la variazione di qualsiasi elemento o la cessazione dell’attività sia al Comune che al Servizio Attività produttive e Turismo della Provincia con una autocertificazione.
Pubblica Sicurezza
È obbligatorio comunicare all’autorità di Pubblica Sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore dall’arrivo tramite schedine di notifica, o telematicamente tramite il sito internet del progetto “Alloggiati web” richiedendo l’autenticazione alla Questura di Bologna.
L’attività può essere avviata previo deposito di una segnalazione certificata di inizio attività sull’apposita modulistica telematica presso il Suap del Comune competente.
Nel caso in cui l’impresa non sia ancora costituita, è necessario effettuare la procedura telematica di “Comunicazione Unica” all’Ufficio del Registro delle Imprese. La procedura è finalizzata ad ottenere: numero di P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese, apertura della posizione INPS ed INAIL, ai fini previdenziali ed assistenziali. in questa ipotesi la SCIA di avvio dell’attività da presentare al SUAP del Comune deve essere inviata attraverso il sistema telematica di comunica, presso la Camema di Commercio, la quale procederà all’invio, via PEC, al SUAP competente.
Non sono previsti oneri istruttori, salvo che il Comune decida diversamente
Inizio immediato dell’attività
L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione al SUAP competente, che, verificata la sua correttezza formale, rilascia idonea ricevuta. Nel caso di invio tramite “COMUNICA” presso la Camera di Commercio, la ricevuta è rilasciata dalla Camera stessa.
Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere del SUAP di assumere provvedimenti di annullamento o revoca. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi.
In caso di somministrazione di pasti è necessario procedere alla registrazione dell’attività, prima dell’avvio. La registrazione avviene a seguito dell’invio, da parte dell’operatore del settore alimentare, al SUAP competente per territorio, di una notifica attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione alla singola attività svolta. Per l’attività di vendita di generi alimentari il modulo di notifica utilizzabile è quello indicato come A1 nella determinazione n. 16842 del 27 dicembre 2011 del responsabile del servizio veterinario e igiene degli alimenti della Regione Emilia- Romagna.
Il DPS, al quale il SUAP inoltra telematicamente la notifica, provvede all’inserimento dell’attività nell’anagrafe delle Registrazioni ed effettua i controllo sulla completezza della notifica e sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute.
La modulistica e la normativa di riferimento sono reperibili, scaricabili e compilabili on line al seguente indirizzo:
link alla piattaforma People - Suap o sul sito web del SUAP, sezione SUAP on-line. Il modulo deve essere compilato e inviato, attraverso il sistema telematico, alla Pec del SUAP.
La notifica sanitaria ai fini della registrazione dell’impresa è rinvenibile sul medesimo sito e deve essere inviata attraverso il sito alla Pec del SUAP.