Acconciatori e Barbieri


Descrizione
Si intende per attività professionale di acconciatore, sia essa esercitata da imprese individuali o in forma societaria, l'esecuzione di trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. È inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.
Si intende per attività di barbiere, quella comprendente le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.

 L' esercizio dell'attività sia che si svolga in un luogo pubblico che privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e dai requisiti previsti dalla normativa antimafia.

La qualificazione professionale deve essere posseduta:
a) in caso di impresa individuale: dal titolare se l'impresa è artigiana oppure dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana;
b) in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985: da almeno un socio partecipante all'attività;
c) in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985: dal Direttore tecnico.

I locali adibiti a tale attività devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, in particolare per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e le superfici minime dei locali.
Tutte le attività devono rispettare le modalità operative descritte nelle schede informative allegate al Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing al fine di garantire una conduzione igienica dell'attività.

L'attività di acconciatore può essere svolta in appositi locali oppure presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, purché siano rispettati i requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico - sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti.
Non è ammesso l'esercizio dell'attività di acconciatore in forma ambulante o su area pubblica.

Requisiti
- Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell'intervento
- Essere iscritto/annotato all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio o, qualora si tratti di imprese non artigiane, al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio
- Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale
- I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing
 

Modalità di presentazione della domanda
L'attività può essere iniziata previo deposito di una segnalazione certificata di inizio attività presso il SUAP competenza per territorio.
L'istanza di variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale e del Direttore Tecnico e la cessazione dell'attività va formulata come comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio utilizzando l' apposita modulistica.
 

Oneri

Non sono previsti generalmente previsti diritti di istruttoria, salvo che il Comune decida diversamente.



Tempo

Inizio immediato dell'attività


Descrizione iter

La segnalazione di inizio attività è presentata al SUAP competente per territorio, il quale ne verifica la completezza  formale e rilascia una ricevuta. L'attività può  essere  iniziata dalla data di presentazione della segnalazione. L'amministrazione competente, in caso di accertata  carenza  dei requisiti e dei presupposti  dichiarati nella segnalazione,  nel  termine  di sessanta giorni dal suo ricevimento, adotta provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali suoi effetti  dannosi salvo che, ove cio' sia  possibile,  l'interessato  provveda  a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i  suoi  effetti entro un termine  fissato  dall'amministrazione,  in  ogni  caso  non inferiore  a  trenta  giorni.
L'amministrazione competente può comunque sempre assumere determinazioni in via  di autotutela. Nel caso in cui, anche decorsi i 60 giorni, l'amministrazione di competenza verifichi la sussistenza di dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  dell'atto   di notorieta'  false  o  mendaci, oltre all'applicazione di sanzioni penali, è prevista l'adozione di provvedimenti di divieto  di  prosecuzione dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  suoi effetti dannosi.

 
Documentazione, modulistica e normativa

La modulistica e la normativa di riferimento sono reperibili, scaricabili e compilabili on line al seguente indirizzo:

link alla piattaforma People-Suap

 
 

Provincia di Bologna Via Zamboni, 13 40126 Bologna
Telefono 051 6598111
Numero Verde 800-239754
e-mail: urp@provincia.bologna.it
Posta certificata: prov.bo@cert.provincia.bo.it
P.I. 03026170377

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