Acconciatori e Barbieri
Descrizione
Si intende per attività professionale di acconciatore, sia essa esercitata da imprese individuali o in forma societaria, l’esecuzione di trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. È inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie. Si intende per attività di barbiere, quella comprendente le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli. L’ esercizio dell’attività sia che si svolga in un luogo pubblico che privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e dai requisiti previsti dalla normativa antimafia. La qualificazione professionale deve essere posseduta:
a) in caso di impresa individuale: dal titolare se l’impresa è artigiana oppure dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana b) in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985: da almeno un socio partecipante all’attività c) in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985: dal Direttore tecnico.
I locali adibiti a tale attività devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, in particolare per quanto riguarda gli aspetti igienico- sanitari e le superfici minime dei locali. Tutte le attività devono rispettare le modalità operative descritte nelle schede informative allegate al Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing al fine di garantire una conduzione igienica dell’attività. L’attività di acconciatore può essere svolta in appositi locali oppure presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, purché siano rispettati i requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico - sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti.
Non è ammesso l'esecizio dell’attività di acconciatore in forma ambulante o su area pubblica.
Essere iscritto/annotato all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio o, qualora si tratti di imprese non artigiane, al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio
Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale
I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing
L’avvio dell’attività, il subingresso, il trasferimento di sede e le modifiche ai locali di attività già esistenti, possono essere realizzati previo deposito al Suap competente per territorio di una segnalazione certificata di inizio attività corredata dalla necessaria documentazione. Il SUAP deve inoltre essere informato anche sulle successive modifiche dell’attività: pertanto, la variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale e del Direttore Tecnico e la cessazione dell’attività devono essere comunicate utilizzando l’apposita modulistica.
N on sono previsti diritti di istruttoria, salvo che il Comune non decida diversamente.
Inizio immediato dell'attività
L'attivita' puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione al SUAP competente, che, verificata la sua correttezza formale, rilascia idonea ricevuta.
Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere del SUAP di assumere provvedimenti di annullamento o revoca. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi.
La modulistica e la normativa di riferimento sono reperibili, scaricabili e compilabili on line al seguente indirizzo:
link alla piattaforma People-Suap o sul sito web del SUAP, sezione SUAP on- line.
Il modulo deve essere compilato e inviato, attraverso il sistema telematico, alla Pec del SUAP.