Acconciatori e Barbieri
Descrizione
Si intende per attività professionale di acconciatore, sia essa esercitata da imprese individuali o in forma societaria, l'esecuzione di trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. È inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.
Si intende per attività di barbiere, quella comprendente le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.
L' esercizio dell'attività sia che si svolga in un luogo pubblico che privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e dai requisiti previsti dalla normativa antimafia.
La qualificazione professionale deve essere posseduta:
a) in caso di impresa individuale: dal titolare se l'impresa è artigiana oppure dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana;
b) in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985: da almeno un socio partecipante all'attività;
c) in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985: dal Direttore tecnico.
I locali adibiti a tale attività devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, in particolare per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e le superfici minime dei locali.
Tutte le attività devono rispettare le modalità operative descritte nelle schede informative allegate al Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing al fine di garantire una conduzione igienica dell'attività.
L'attività di acconciatore può essere svolta in appositi locali oppure presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, purché siano rispettati i requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico - sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti.
Non è ammesso l'esercizio dell'attività di acconciatore in forma ambulante o su area pubblica.
Requisiti
- Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell'intervento
- Essere iscritto/annotato all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio o, qualora si tratti di imprese non artigiane, al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio
- Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale
- I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing
Modalità di presentazione della domanda
L'attività può essere iniziata previo deposito di una segnalazione certificata di inizio attività presso il SUAP competenza per territorio.
L'istanza di variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale e del Direttore Tecnico e la cessazione dell'attività va formulata come comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio utilizzando l' apposita modulistica.
Oneri
Non sono previsti generalmente previsti diritti di istruttoria, salvo che il Comune decida diversamente.
Tempo
Inizio immediato dell'attività
Descrizione iter
La segnalazione di inizio attività è presentata al SUAP competente per territorio, il quale ne verifica la completezza formale e rilascia una ricevuta. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti dichiarati nella segnalazione, nel termine di sessanta giorni dal suo ricevimento, adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
L'amministrazione competente può comunque sempre assumere determinazioni in via di autotutela. Nel caso in cui, anche decorsi i 60 giorni, l'amministrazione di competenza verifichi la sussistenza di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, oltre all'applicazione di sanzioni penali, è prevista l'adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi.
- Documentazione, modulistica e normativa
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