Agenzia d'affari
Descrizione
Per agenzie d’affari si intendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Le tipologie di agenzie d’affari elencate dal T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e nel relativo Regolamento (R.D. 635/1940), con valore esclusivamente esemplificativo, sono: agenzie di prestiti su pegno; agenzie di vendita, esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili; agenzie di compravendita conto terzi di articoli ed oggetti usati; agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri mezzi simili; mestiere di sensale o intromettitore; commissionari; mandatari; piazzisti; ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi o agenzie autorizzate; agenzie per abbonamento di giornali; agenzie teatrali; uffici di pubblicità e simili; compravendita auto e moto per conto terzi; compravendita beni mobili non preziosi per conto terzi; agenzie disbrigo pratiche amministrative; agenzie prevendita biglietti per spettacoli; ecc.. Sono escluse dalla presente procedura di competenza del SUAP del Comune quelle attività di intermediazione che siano soggette a una specifica disciplina di settore. In particolare non sono soggetti alla disciplina dell’art. 115 del T.U.L.P.S. le agenzie di trasporto merci mediante autoveicoli; le agenzie e gli uffici di enti o istituti soggetti a vigilanza di autorità diversa da quella di pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili; le agenzie di collocamento di lavoratori; le agenzie di viaggi; le agenzie matrimoniali; le agenzie immobiliari; le agenzie di pubbliche relazioni. In Emilia-Romagna le agenzie di onoranze funebri sono disciplinate dalla L.R. n. 19/2004, “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”. È ammessa la rappresentanza. Le agenzie d’affari devono tenere un registro e indicare di seguito e senza spazi in bianco, il nome e il cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito esatto e dovuto e l’esito dell’operazione.
L’attività di mediatore è disciplinata dalla legge n. 39/1989 e dall’art. 73 del d.lgs 59/2010 che ha soppresso il ruolo dei mediatori.
I locali utlizzati per l’attività, devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità
L’esercente deve essere in possesso del Tariffario dei compensi vidimato dal Comune e dal Registro degli Affari
L’attività può essere avviata previo deposito di una segnalazione certificata di inzio attività al SUAP competente. Per l’attività di mediatore l’art. 73 del d.lgs 59/2010 stabilisce che la segnalazione certificata di inizio di attivita' deve essere presentata alla Camera di commercio per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attivita', distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
Le attivita' di agente d'affari non rietranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 seguono un'altra disciplina.
Non sono previsti diritti istruttori, salvo che il Comune decida diversamente
Inizio immediato dell’attività
L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione al SUAP competente, che, verificata la sua correttezza formale, rilascia idonea ricevuta.
Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere del SUAP di assumere provvedimenti di annullamento o revoca. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi.
Il Modulo di segnalazione certificata di inizio attività Agenzia d’affari, la Tabella indicante la natura degli affari di cui ci si vuole occupare con le relative tariffe (tali tabelle dovranno essere previamente vidimate dal Comune), il Registro degli affari giornalieri per la vidimazione e l’ulteriore registro per i movimenti temporanei, nel caso di agenzie di compravendita veicoli, e la normativa di riferimento sono reperibili, scaricabili e compilabili on line al seguente indirizzo:
link alla piattaforma People - Suap o sul sito web del SUAP, sezione SUAP on- line.
Il modulo deve essere compilato e inviato, attraverso il sistema telematico, alla Pec del SUAP.