
Descrizione
Si intende per ascensore un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno. Si definisce montacarichi un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno. Si definisce piattaforma elevatrice per disabili un apparecchio a motore, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide, con altezza di caduta superiore a 2 metri, destinata al trasporto di persone disabili.
L’installazione non è soggetta a comunicazione preventiva al Comune, né al rilascio di nulla osta o licenza comunale d’impianto, fatti salvi gli obblighi eventualmente previsti in materia edilizia. La messa in esercizio riguarda il primo impiego di un ascensore /di un montacarichi/ di una piattaforma per disabili. La comunicazione della messa in esercizio, e la richiesta di assegnazione di un numero di matricola all’impianto, va fatta dal proprietario o dal suo legale rappresentante, entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune territorialmente competente, fornendo copia della stessa dichiarazione e indicazioni sulle caratteristiche, ubicazione, intestazione e costruttore dell’impianto, nonché i nominativi del soggetto incaricato delle verifiche periodiche e della ditta cui è affidata la manutenzione. L’apposizione della marcatura CE e la redazione della dichiarazione CE di conformità sono demandate all’installatore, inteso come responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazione; per i componenti di sicurezza elencati nell’allegato IV della direttiva CEE 29 giugno 1995 n. 116 questi compiti spettano al fabbricante dei componenti o al suo mandatario stabilito nella Comunità. La presenza della marcatura CE, insieme alla dichiarazione di conformità, conferisce all’ascensore/montacarichi e al componente di sicurezza la presunzione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti non solo dalla direttiva ascensori/montacarichi, ma anche dalle altre direttive a essi applicabili (ad es. direttiva sulla compatibilità elettromagnetica), e ne consente la commercializzazione e la messa in servizio sul territorio dell’Unione Europea. Vanno comunicate al Suap anche le modifiche costruttive dell’impianto non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, quali: il cambiamento della velocità, il cambiamento della portata, il cambiamento della corsa, il cambiamento del tipo di azionamento, idraulico o elettrico e la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali. Il mancato invio delle suddette comunicazioni comporta il divieto di mettere e mantenere in servizio l’ascensore/montacarichi/ la piattaforma elevatrice per disabili. Una volta messi in esercizio, secondo le procedure prima descritte, gli ascensori/montacarichi/le piattaforme per disabili vanno sottoposti a verifiche periodiche con cadenza biennale da parte di :
Azienda USL competente per territorio ovvero
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale laddove le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, abbiano attribuito a essa questa competenza
Ispettorati del Ministero del Lavoro per gli ascensori e montacarichi degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole
Organismi notificati
L’esito delle verifiche va riportato in un apposito verbale da conservare nel libretto dell’impianto e trasmesso al Suap territorialmente competente solo nel caso di esito negativo. Il verbale negativo produce, da parte dell’amministrazione pubblica locale, un provvedimento di fermo dell’impianto che potrà essere rimesso in esercizio solo a esito positivo di successiva verifica straordinaria, con cui venga accertata l’eliminazione delle irregolarità precedentemente rilevate. Devono essere effettuate verifiche straordinarie anche per le modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione. Gli oneri per l’esecuzione delle operazioni di verifica sono a carico dei proprietario dello stabile ove è installato l’impianto. La manutenzione è obbligatoria. Il manutentore rimane il primo responsabile del regolare e sicuro funzionamento dell’impianto. I compiti affidati a questa figura sono praticamente uguali a quelli già prevista dall’art.19 del D.P.R. n.1497/1963; in particolare consistono nel provvedere periodicamente:
a verificare i dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici, compresi quelli delle porte dei piani e
delle serrature
a verificare lo stato delle funi e delle catene alla pulizia e lubrificazione delle parti
Almeno ogni sei mesi il manutentore deve, inoltre, effettuare i seguenti controlli, annotandone i risultati sull’apposito libretto dell’impianto:
verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri
dispositivi di sicurezza
verificare minutamente gli elementi portanti (funi, catene e loro attacchi)
verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti di terra
Il manutentore promuove tempestivamente la riparazione e la sostituzione di parti rotte o usurate e provvede a interrompere il funzionamento dell’impianto nel caso rilevi la presenza di un pericolo. La manutenzione può essere effettuata solo da persone o personale di ditta specializzata munito di Certificato di abilitazione rilasciato secondo la procedura precedentemente in atto (D.P.R. n. 1767/1951, art. 6, 7, 8 e 9) e da operatore comunitario con specializzazione equivalente. Il libretto di impianto che deve essere messo a disposizione all’atto delle verifiche periodiche o straordinarie o in caso di controlli, deve contenere anche i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie, gli esiti delle visite di manutenzione.
Diritti istruttori
30 giorni
La comunicazione della messa in esercizio e la richiesta di assegnazione di un numero di matricola all’impianto, va fatta dal proprietario dell’ascensore/montacarichi/piattaforma per disabili, o dal suo legale rappresentante, entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità, al Suap territorialmente competente. Una volta messi in esercizio, secondo le procedure prima descritte, gli ascensori/montacarichi/piattaforme per disabili vanno sottoposti a verifiche periodiche con cadenza biennale.
Il modulo di Comunicazione di messa in esercizio di ascensori, montacarichi o piattaforme elevatrici per disabili, la modulistica e la normativa di riferimento sono reperibili, scaricabili e compilabili on line al seguente indirizzo:
link alla piattaforma People - Suap o sul sito web del SUAP, sezione SUAP on- line
Il modulo deve essere compilato e inviato, attraverso il sistema telematico, alla Pec del SUAP.