Descrizione

Per imprese di autoriparazione si intendono tutte le imprese che svolgono l'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, ivi compresi i ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto su strada di persone e cose.
In base all'art. 1 della legge n. 122 del 1992 l'attività di autoriparazione si distingue in:

- Meccanica e motoristica
- Carrozzeria
- Elettrauto
- Gommista

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli, nonché l'installazione di impianti e componenti fissi.

Rientrano inoltre gli interventi specialistici su autoveicoli quali: interventi su radiatori, carburatori, pompe di iniezione, benzina e diesel, impianti di climatizzazione, impianti per alimentazione GPL o metano, freni e balestre, impianti frigoriferi, impianti di sollevamento, impianti telefonici e musicali, assetti sportivi e carrozzeria speciale.

Non rientrano le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.

Non rientrano inoltre le attività di autoriparazione effettuate esclusivamente su autoveicoli o motoveicoli non autorizzati a circolare su strada, come ad auto e moto da competizione, go-kart, ecc.


Le officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli sono tenute a chiedere il  rilascio del certificato prevenzione incendi.


Requisiti

Per poter svolgere l’attività imprenditoriale di autoriparatore è necessario possedere requisiti di tipo morale, personale e tecnico-professionale.

È quindi indispensabile rilasciare una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale si dichiara il possesso, ai sensi dell’art. 46 T.U 28/12/2000 n.445 dei requisiti sottoelencati

Requisiti morali:
- Di aver compiuto la maggiore età
- Di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o straniero non comunitario residente in Italia e munito di permesso di soggiorno
- Di avere il godimento dei diritti civili
- Di non essere stato interdetto o inabilitato
- Di non essere stato dichiarato fallito, o in caso di fallimento avere titolo che permetta l'attività lavorativa
- Di non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa

Dei suddetti requisiti devono essere in possesso:
- Per le imprese individuali, il titolare
- Per le società in nome collettivo, tutti i soci
- Per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari
- Per le società di capitali, tutti i membri dell'organo amministrativo
- Per le SRL unipersonali, il socio unico e tutti i membri dell'organo amministrativo
- Per i consorzi di cui all'art. 2612 Cod. Civ. e le società consortili di aui all'art. 2615 Cod. Civ. chi ne ha la rappresentanza ed i legali rappresentanti delle società consorziate
 - Per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato di cui all'art. 2506 Cod. Civ. coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello stato

Requisiti personali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o di altro Stato in cui sia operante la condizione di reciprocità;
2) non aver riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoriparazione;

Requisiti tecnico-professionali
1) Aver esercitato, per almeno un anno, l'attività di riparazioni di veicoli (omologati su strada), prima dell'entrata in vigore della Legge 122/92 (14.12.1994) come titolare o legale rappresentante di impresa iscritta all'Albo o Registro Ditte, con l'attività ben descritta per il riconoscimento nelle sezioni (modifica alla Legge 122/92 art. 6 D.P.R. 25/96);
oppure
2) Aver esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore, nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività (titolo diverso da quelli indicati nel punto 3);
oppure
3) Aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teoricopratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
oppure
4) Aver conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea;
Ai sensi dell'ex L. 122/1992 Art.7 comma 2 lett. C, l'elenco dei titoli ammissibili è scaricabile dal sito della Camera di Commercio di Bologna

La Commissione Provinciale per l'Artigianato si riserva comunque di valutare i rispettivi titoli di studio al fine di stabilire per quali attività del settore autoriparazioni possono ritenersi abilitanti.

 

Modalità di presentazione della domanda
Deve essere presentata domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane, possedendone i requisiti, presso la Camera di Commercio, unitamente alla Segnalazione di inizio attività, contente le autocertificazioni sul possesso dei requisiti e con allegate le documentazioni comprovanti il versamento dei diritti camerali e della tassa di concessione governativa.
 

Oneri
Devono essere sostenuti i diritti di segreteria previsti dalla Camera di Commercio per l'iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane. Inoltre, l'iscrizione per le attività di autoriparazione, avendo di fatto natura abilitante, comporta il pagamento della tassa di concessione governativa.

Tempo
L'attività deve iniziare il giorno stesso della presentazione della Domanda di iscrizione al Registro imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane, con unita la Segnalazione di inizio attività. (non può iniziare prima della presentazione della Scia).

Descrizione iter

Gli uffici della Camera di Commercio accettano le istanze e rilasciano ricevuta di presentazione.

Per le imprese artigiane, le domande vengono valutate dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, secondo il calendario delle sedute pubblicato all'inizio di ogni anno solare.
In caso di diniego viene approvata una delibera che indica l'espressa motivazione e le modalità di un eventuale ricorso avverso il provvedimento. Ne consegue l'impossibilità di svolgere l'attività.

Per le imprese non artigiane, la Camera di Commercio controlla la regolarità della documentazione e il possesso dei requisiti del richiedente, entro 60 giorni dalla presentazione.
Nel caso di irregolarità sanabili invita l'interessato a regolarizzare la propria posizione, mentre nel caso di impossibilità di regolarizzazione adotterà provvedimenti di diniego dell'iscrizione e, quindi, di impossibilità di svolgere l'attività.
Nel caso non sia possibile svolgere l'attività, si procederà a comunicare le motivazioni del diniego ed ad esperire la procedura stabilita dall'art. 10 bis della legge 241/1990.
La comunicazione di diniego dovrà indicare l'espressa motivazione e le modalità di eventuale ricorso avverso il provvedimento.

 
Documentazione e modulistica da presentare

- Domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio di Bologna -  Segnalazione di inizio attività per imprese di autoriparazione

- Per le officine per la riparazione con capienza superiore a 9 autoveicoli, il certificato prevenzione incendi

 
 
Normativa

Provincia di Bologna Via Zamboni, 13 40126 Bologna
Telefono 051 6598111
Numero Verde 800-239754
e-mail: urp@provincia.bologna.it
Posta certificata: prov.bo@cert.provincia.bo.it
P.I. 03026170377

Sito realizzato con il CMS per siti accessibili e-ntra