Coordinamento Suap
Autorizzazione alle imprese
Schede procedimentali
Autoscuole
Descrizione
Le autoscuole hanno per scopo l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore.
Le autoscuole si distinguono in:
a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C, D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del Certificato di abilitazione professionale (CAP) e Carta di qualificazione del conducente (CQC);
b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B e delle patenti speciali delle categorie A, B ed ai relativi esami di revisione (Tipo B).
Le autoscuole di Tipo A possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore di guida o insegnante di autoscuola.
Il nuovo art. 123 del Codice della Strada, in merito all’avvio di attività di autoscuola, stabilisce che:
L'attività di autoscuola è soggetta alla SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' da presentare alla Provincia di Bologna, Servizio Amministrativo Panificazione Territoriale e Trasporti - Ufficio amministrativo trasporti.
Nella SCIA deve essere dichiarato il possesso dei requisiti morali e professionali, finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente (D.M. 317/95).
L’attività di Autoscuola può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA
La segnalazione di inizio attività è presentata al SUAP competente per territorio, il quale ne verifica la completezza formale e rilascia una ricevuta. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti dichiarati nella segnalazione, nel termine di sessanta giorni dal suo ricevimento, adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
L'amministrazione competente può comunque sempre assumere determinazioni in via di autotutela. Nel caso in cui, anche decorsi i 60 giorni, l'amministrazione di competenza verifichi la sussistenza di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, oltre all'applicazione di sanzioni penali, è prevista l'adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi.
A seguito della presentazione della SCIA, la Provincia di Bologna verifica la completezza della documentazione presentata e ne dà comunicazione all’Impresa.
Nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA la Provincia effettua un sopralluogo per verificare l’effettiva presenza dei requisiti dichiarati, necessari per l’esercizio dell’attività.
• Segnalazione di inizio attività autoscuola e relativi allegati reperibili all’indirizzo internet www.provincia.bologna.it/web/trasporti.html