Descrizione

Le autoscuole hanno per scopo l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore.
Le autoscuole si distinguono in:
a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C, D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del Certificato di abilitazione professionale (CAP) e Carta di qualificazione del conducente (CQC);
b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B e delle patenti speciali delle categorie A, B ed ai relativi esami di revisione (Tipo B).

Le autoscuole di Tipo A possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore di guida o insegnante di autoscuola. 

 

Il nuovo art. 123 del Codice della Strada, in merito all’avvio di attività di autoscuola, stabilisce che:

  1. se l’impresa è individuale : grava sul titolare la responsabilità della gestione e dell’organizzazione didattica dell’autoscuola e la garanzia della regolarità dei corsi. L’esercizio dell’attività di autoscuola è incompatibile con ogni altra attività lavorativa.
  2. se l’impresa è collettiva: l'attività di autoscuola deve essere l'unico oggetto dell’attività sociale. La responsabilità della gestione e dell’organizzazione didattica dell’autoscuola, nonchè la garanzia della regolarità dei corsi è assunta dal legale rappresentante. Anche per il legale rappresentante si configura l’incompatibilità con ogni altra attività lavorativa oppure con altri incarichi in qualità di legale rappresentante.



Requisiti
Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Aver compiuto i 21 anni
- Risultare di buona condotta
- Essere in possesso di adeguata capacità finanziaria ai sensi  art. 2 del D.M. 317/95
- Essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore
- Essere in possesso di abilitazione come insegnante di teoria e istruttore di guida con esperienza biennale 

I requisiti devono essere posseduti dal titolare/legale rappresentante.

Nel caso in cui l'atto costitutivo di impresa preveda più legali rappresentanti, gli stessi devono essere tutti in possesso dei requisiti di cui sopra. Lo svolgimento dell'attività deve assicurare il rispetto di standard tecnico/organizzativi relativamente ai locali, ai mezzi, al personale, alle attrezzature ed arredi fissati dalla normativa di settore (DM 317/95) per i quali è stata definita la relativa modulistica.
Si precisa che, nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei suddetti requisiti, eccetto la capacità finanziaria (per cui è sufficiente l'attestazione relativamente ad una sola sede), oltre alla nomina di un responsabile didattico, dotato di idoneità tecnica.

Questi dovrà essere formalmente individuato e dovrà collaborare con l'impresa attraverso i seguenti rapporti:

- Dipendente
- Collaboratore familiare
- Socio
- Amministratore
 

Modalità di presentazione della domanda

L'attività di autoscuola è soggetta alla SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' da presentare alla Provincia di Bologna, Servizio Amministrativo Panificazione Territoriale e Trasporti - Ufficio amministrativo trasporti.


Nella SCIA deve essere dichiarato il possesso dei requisiti morali e professionali, finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente (D.M. 317/95).





 

Oneri
Nessuno

Tempo

L’attività di Autoscuola può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA


Descrizione iter

La segnalazione di inizio attività è presentata al SUAP competente per territorio, il quale ne verifica la completezza  formale e rilascia una ricevuta. L'attività può  essere  iniziata dalla data di presentazione della segnalazione. L'amministrazione competente, in caso di accertata  carenza  dei requisiti e dei presupposti  dichiarati nella segnalazione,  nel  termine  di sessanta giorni dal suo ricevimento, adotta provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali suoi effetti  dannosi salvo che, ove cio' sia  possibile,  l'interessato  provveda  a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i  suoi  effetti entro un termine  fissato  dall'amministrazione,  in  ogni  caso  non inferiore  a  trenta  giorni.
L'amministrazione competente può comunque sempre assumere determinazioni in via  di autotutela. Nel caso in cui, anche decorsi i 60 giorni, l'amministrazione di competenza verifichi la sussistenza di dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  dell'atto   di notorieta'  false  o  mendaci, oltre all'applicazione di sanzioni penali, è prevista l'adozione di provvedimenti di divieto  di  prosecuzione dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  suoi effetti dannosi.

A seguito della presentazione della SCIA, la Provincia di Bologna verifica la completezza della documentazione presentata e ne dà comunicazione all’Impresa.

Nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA la Provincia effettua un sopralluogo per verificare l’effettiva presenza dei requisiti dichiarati, necessari per l’esercizio dell’attività.

 





 
Documentazione e modulistica da presentare

• Segnalazione di inizio attività autoscuola e relativi allegati reperibili all’indirizzo internet www.provincia.bologna.it/web/trasporti.html

 
 
Normativa

Provincia di Bologna Via Zamboni, 13 40126 Bologna
Telefono 051 6598111
Numero Verde 800-239754
e-mail: urp@provincia.bologna.it
Posta certificata: prov.bo@cert.provincia.bo.it
P.I. 03026170377

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