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Allevamenti della fauna selvatica


Descrizione

L'attività riguarda l'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma a scopo alimentare, di ripopolamento e/o reintroduzione e a scopo ornamentale ed amatoriale. Sono escluse le specie domestiche ed esotiche (ad esempio: oche, capre, canarini, papagallini e così via).

Sono interessati tutti coloro che vogliano allevare animali appartenenti alla fauna selvatica, con l'unica eccezione di un singolo capo di avifauna.


Requisiti

I richiedenti possono essere:

- titolari o legali rappresentanti di impresa agricola (ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio alla sezione speciale agricoltura, ovvero all'Anagrafe delle Aziende Agricole ai sensi della L 77/1997 art. 2 comma 3)

 - non agricoltori (non ci sono particolari requisiti per i non agricoltori

 

Modalità di presentazione della domanda

L'allevamento di fauna da parte del titolare di una impresa agricola non è soggetto a specifica autorizzazione. L'agricoltore deve dare comunicazione alla Provincia dell'avvio della propria attività presentando i documenti necessari. La Provincia, verificata l'idoneità della documentazione, fornisce le prescrizioni necessarie al corretto svolgimento dell'attività (esempio: marcatura dei capi).

 I non agricoltori devono chiedere l'autorizzazione alla Provincia tramite una domanda in bollo. Entro 180 giorni la Provincia provvederà a rilasciare l'autorizzazione. Prima del rilascio dell'autorizzazione la Provincia analizzerà i documenti presentati e in alcuni casi compirà un sopralluogo per verificare l'idoneità del sito e l'adeguatezza delle soluzioni proposte.

La provincia assegna a ciascun allevamento un codice identificativo che riporta la sigla provinciale, l'indicazione della tipologia e un numero d'ordine.

I provvedimenti autorizzativi hanno durata di 7 anni e possono essere rinnovati.

Ad autorizzazione ottenuta il titolare dell'allevamento di fauna selvatica dovrà rispettare tutte le disposizioni previste nei regolamenti vigenti (ad esempio marcare tutti i capi presenti nell'allevamento e tenere un registro dell'attività).

 Dell'avvenuta autorizzazione viene data comunicazione d'ufficio alla Polizia Provinciale e all'AUSL territorialmente competente.

 

Oneri
Per l'autorizzazione : Nr. 2 marche da bollo del valore corrente

Tempo
180 giorni
 
Documentazione, modulistica e normativa

La modulistica e la normativa di riferimento sono reperibili, scaricabili e compilabili on line al seguente indirizzo:

link alla piattaforma People - Suap

 
 

Provincia di Bologna Via Zamboni, 13 40126 Bologna
Telefono 051 6598111
Numero Verde 800-239754
e-mail: urp@provincia.bologna.it
Posta certificata: prov.bo@cert.provincia.bo.it
P.I. 03026170377

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