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Distributori di carburante autostradale
L'attività inerente all'installazione ed all'esercizio degl impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazione publiche, costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione.
La Provincia di Bologna ha competenze di tipo autorizzativo per quanto attiene esclusivamente gli impianti di nuova previsione o già localizzati lungo la rete autostradale, occupandosi nello specifico delle autorizzazioni inerenti le modifiche a variazioni operate a impianti esistenti, delle concessioni 18ennali e 15ennali, dei collaudi dei nuovi impianti, attraverso la convocazione di una specifica commissione di collaudo.
Di seguito l'elenco delle stazioni di servizio degli impianti di carburante autostradali, di competenza della Provincia di Bologna:
Cantagallo Est nel comune di Casalecchio di Reno
Cantagallo Ovest nel comune di Casalecchio di Reno
Roncobilaccio Est nel comune di Castiglione dei Pepoli
Roncobilaccio Ovest nel comune di Castiglione dei Pepoli
Castel Bentivoglio Est nel comune di Bentivoglio
Castel Bentivoglio Ovest nel comune di Bentivoglio
La Pioppa Est nel comune di Zola Predosa
La Pioppa Ovest nel comune di Zola Predosa
Sillaro Est nel comune di Castel San Pietro Terme
Sillaro Ovest nel comune di Castel San Pietro Terme
Il rinnovo delle concessioni degli impianti, i traferimenti di titolarità, le modifiche, le ristrutturazioni ed i collaudi sono di competenza di questa Provincia alla quale occorre presentare regolare domanda, utilizzando i modelli di seguito riportati.
Il DPR 1269/1971, art. 10, stabilisce che le concessioni hanno la durata di 18 anni e possono essere rinnovate .
Il collaudo degli impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade, finalizzato alla verifica tecnica dell'idoneità sanitaria e ambientale, prevista dall'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. n. 32/1998, ha una durata di 15 anni .
I nuovi impianti, e le parti modificate per le quali e' richiesta l'autorizzazione, non possono essere posti in esercizio prima della effettuazione, su richiesta dell'interessato al Direttore del Settore Sviluppo Economico, del collaudo da parte della Commissione di Collaudo.
Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al trasferimento della concessione relativa ad un impianto autostradale di distribuzione carburanti, l'impianto deve essere in regola con il collaudo e con le norme di prevenzione incendi, sanitarie, ambentali e fiscali.
I rappresentanti delle Amministrazioni che compongono la Commissione di
Collaudo esprimono parere in seguito all'effettuazione del sopralluogo.
Ai sensi della normativa vigente, costituiscono modifica all'impianto :
Le modifiche di cui al punto 1) relative all'aggiunta di un prodotto devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore del Settore Sviluppo Economico di questa Provincia.
Le rimanenti modifiche sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione di quelle di cui ai punti 4), 5), 7), 8), 10) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.
La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area non costituisce modifica e deve essere autorizzata.
Le modifiche devono essere, preventivamente alla effettuazione dei lavori, comunicate a cura del titolare della concessione al Direttore del Settore Sviluppo Economico, e devono essere richiesti i pareri di competenza, all'Agenzia delle Dogane di Bologna, all'Azienda Sanitaria Locale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, alla Società Autostrade S.p.a., e all'A.R.P.A., ed essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, sanitarie e ambientali.
ESERCIZIO PROVVISORIO:
Il Direttore del Settore Sviluppo Economico, in seguito a domanda del concessionario, corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a novanta giorni, prorogabile una sola volta, qualora ricorrano i seguenti casi:
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