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Impianti di distribuzione carburanti autostradali

 
Descrizione:

 Il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" all'art. 105, comma 2, lettera f), ha trasferito alle Regioni le funzioni relative al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali.

La Regione Emilia Romagna, con Legge n. 3 del 21/4/1999, all'art. 170 "Conferimento di funzioni alle Province", comma 3, ha delegato dette funzioni alle Province competenti per territorio.

La Provincia di Bologna, ha quindi approvato le norme regolamentari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di impianti

autostradali di distribuzione automatica di carburanti.



 
Modalità di adempimento
Requisiti del richiedente:
 
Modalità:

Il rinnovo delle concessioni, i collaudi e le modifiche agli impianti di carburante autostradale, sono rilasciate dalla Provincia di Bologna.


Costituiscono modifica all'impianto:


  1. la variazione dei carburanti erogati;
  2. la variazione del numero di colonnine;
  3. la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
  4. la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;
  5. la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
  6. la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
  7. la installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
  8. la installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
  9. la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
  10. la trasformazione dello impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.

Le modifiche di cui al punto 1) relative all'aggiunta di un prodotto devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore del Settore Sviluppo Economico di questa Provincia.

Le rimanenti modifiche sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione di quelle di cui ai punti 4), 5), 7), 8), 10) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area non costituisce modifica e deve essere autorizzata.


Le modifiche devono essere, preventivamente alla effettuazione dei lavori, comunicate a cura del titolare della concessione al Direttore del Settore Sviluppo Economico di questa Provincia, e devono essere richiesti i pareri di competenza, se dovuti, all'Agenzia delle Dogane di Bologna, all'Azienda Sanitaria Locale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, alla Società Autostrade S.p.a., e all'A.R.P.A., ed essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, sanitarie e ambientali.


COLLAUDO :

I nuovi impianti, e le parti modificate per le quali e' richiesta l'autorizzazione, non possono essere posti in esercizio prima della effettuazione, su richiesta dell'interessato al Direttore del Settore Sviluppo Economico della Provincia di Bologna, del collaudo da parte della Commissione di Collaudo.

Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, ambientali e sanitarie.


La corretta realizzazione delle modifiche e' asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere alla Provincia di Bologna ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.


Se il parere di conformità non è espresso all'unanimità, o si riscontrino impedimenti al funzionamento, tali da non pregiudicare l'esercizio dell'impianto, si fa' luogo all'esercizio provvisorio. Vengono individuate le prescrizioni necessarie per poter autorizzare definitivamente l'impianto all'esercizio dandone specifica indicazione nel verbale.


L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto viene rilasciata a seguito dell'effettuazione del collaudo con esito positivo, ovvero a seguito della comunicazione del concessionario di aver posto in esito le prescrizioni previste nel verbale.


ESERCIZIO PROVVISORIO:

Il Direttore del Settore Sviluppo Economico, in seguito a domanda del concessionario, corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a novanta giorni, prorogabile una sola volta, qualora ricorrano i seguenti casi:

  1. si realizzi ristrutturazione totale dell'impianto;
  2. decorrano i termini di effettuazione del collaudo;
  3. in seguito all'effettuazione del collaudo il parere di conformità non sia espresso all'unanimità o sussistano impedimenti al funzionamento tali da non pregiudicare l'esercizio dell'impianto.

 
Documentazione da presentare:

La modulistica è visibile accedendo alla seguente pagina:

accedendo all'Home Page del portale della Provincia cliccare su Aree Tematiche, poi Attività Produttive, Imprese, Distributori di carburante autostradale

 
A chi rivolgersi per informazioni
Nome e recapito del responsabile del procedimento:

Responsabile del procedimento:


dott.ssa Maria Giovanna Fiori

Tel. 051 6598540

mariagiovanna.fiori@provincia.bologna.it

 
Unità operativa responsabile del procedimento:
 
 
Casella di posta istituzionale/certificata:
 
Organo decisore:
 
Termine di conclusione:
 
Normativa di riferimento:
  • Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", art. 105, comma 2, lettera f).
  • Legge Regionale n. 3 del 21/4/1999, art. 170 "Conferimento di funzioni alle Province", comma 3.
  • Deliberazione del Consiglio della Regione Emilia Romanga n. 1399/2000.
  • Regolamento della Provincia di Bologna approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 115 del 18/12/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
 


Data ultimo aggiornamento: 13-07-2011

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