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Autorizzazione all'esonero parziale

 
Descrizione:
La disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità  (L. 68/99) stabilisce che le aziende che per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale dei lavoratori aventi diritto (disabili) possono richiede il parziale esonero dall'obbligo dell'assunzione  a condizione che versino al Fondo Regionale per l'occupazione dei Disabili una somma pari a  € 30,64  per ogni lavoratore non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata.
La percentuale massima autorizzabile è pari al 60 %.

Per le imprese che operano nel settore della sicurezza e vigilanza, e per quelle che operano nel settore del trasporto privato la percentuale può essere aumentata fino all' 80 %. (D.M. n. 357/2000)


Il contributo esonerativo, calcolato annualmente e notificato a cura dell'U.O. Inserimento Lavorativo Disabili va effettuato mediante bonifico intestato alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna presso UNICREDIT BANCA SPA, via Indipendenza, 11 Bologna - codice ABI 02008 - codice CAB 02450  indicando la  causale "Contributo esonerativo di cui alla L.68/99" e l'anno di  riferimento.


I versamenti non corrispondenti alla cifra comunicata dall'Ufficio Competente o effettuati oltre i termini stabiliti subiranno le seguenti maggiorazioni:

  • 5% su base annua se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dai termini fissati
  • 24% su base annua se  la regolarizzazione avviene oltre 30 giorni dai termini fissati.
 
Modalità di adempimento
Requisiti del richiedente:

Possono presentare istanza di esonero parziale tutte le aziende private che abbiano almeno 36 dipendenti computabili. L'istanza non è ammissibile per le aziende con meno di 36 dipendenti perchè la quota d'obbligo per queste aziende è pari ad un solo lavoratore e quindi l'eventuale autorizzazione avrebbe l'effetto di esonerare totalmente l'azienda dagli obblighi di assunzione di personale protetto.

 
Modalità:

Le aziende interessate dovranno presentare l'istanza di esonero parziale  al Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione - Ufficio Inserimento Lavorativo Disabili in cui ha sede l'impresa e, in caso di piu' sedi, al Servizio in cui l'impresa  ha la sede legale utilizzando la modulistica resa disponibile. Fino alla data di adozione del provvedimento esonerativo, la ditta è autorizzata alla sospensione parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta.

 
Documentazione da presentare:
Istanza di esonero parziale redatta sulla modulistica indicata, regolarizzata di bollo da € 14,62 nella quale vanno esplicitate le motivazioni che supportano la richiesta di autorizzazione all'esonero (faticosità, pericolosità, particolari modalità lavorative).
 
A chi rivolgersi per informazioni
Nome e recapito del responsabile del procedimento:
U.O. Inserimento Lavorativo Disabili

L'istanza di autorizzazione all'esonero parziale può essere inviata:
  • a mezzo di raccomandata A/R all'indirizzo: Provincia di Bologna, U.O. Inserimento Lavorativo Disabili Via Finelli 9/a - 40126 Bologna
  • consegnata a mano allo stesso indirizzo
  • inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo prov.bo@cert.provincia.bo.it


In tal caso l'istanza deve essere firmata digitalmente ovvero inviata in copia immagine (scansione) del documento originale cartaceo  firmato autografamente con i numeri identificati della marca da bollo annullata graficamente. L'originale sarà conservato a cura del richiedente ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.M. 10 novembre 2011.

 
Unità operativa responsabile del procedimento:
 
 
Casella di posta istituzionale/certificata:
 
Organo decisore:

La Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione- Dott.ssa Patrizia Paganini

 
Termine di conclusione:

90 giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza da parte della Provincia ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento provinciale per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale:


ART. 11 - DECORRENZA DEL TERMINE
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine di conclusione decorre dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia formale, attestata dal sistema protocollo, del fatto o atto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda o dichiarazione, attestata dal sistema protocollo.
3. I dipendenti della Provincia sono tenuti a trasmettere celermente alla casella di posta elettronica istituzionale eventuali domande o dichiarazioni pervenute alla loro casella di posta elettronica nominativa. Anche in tal caso, le domande o le dichiarazioni si intendono ricevute nel momento in cui vengono protocollate.
4. Il sistema protocollo provvede, di norma, ad effettuare la protocollazione in giornata e comunque non oltre le quarantotto ore successive al ricevimento della domanda o dichiarazione, fatti salvi i giorni non lavorativi.
5. Salvo diversa disposizione, per i procedimenti conseguenti alla pubblicazione di bandi, avvisi o atti assimilabili, il termine del procedimento decorre dal giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande in essi indicata.

 
Normativa di riferimento:
L. 68/99 art. 5; DPR 330/2000;  DMLPS 357/00; L.R. 17/05;  DGR. 1872/00 DGR.901/04
 
Modulistica e relativi allegati


Data ultimo aggiornamento: 18-01-2012


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