Autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas (digestione anaerobica, gas di discarica, etc)
Con il termine biogas si intende una miscela di vari tipi di gas (per la maggior parte metano, dal 50 all'80%) prodotto dalla digestione anaerobica di materia organica opportunamente pretrattata. Tra i materiali generalmente utilizzati troviamo la frazione organica dei rifiuti urbani, scarti vegetali derivanti dalle opere di manutenzione del verde pubblico, liquami zootecnici e scarti dell'agro-industria. La digestione anaerobica avviene spontaneamente all'interno delle discariche, motivo per cui normalmente in tali impianti di smaltimento sono presenti dei sistemi di captazione che convogliano a sistemi di accumulo il biogas prodotto dalle masse in fermentazione. Una produzione più efficiente di biogas si ottiene attraverso appositi impianti in cui fulcro è composto da strutture a tenuta stagna di grosse dimensioni chiamati digestori. In ogni caso il biogas prodotto viene raccolto, deumidificato, compresso ed immagazzinato per utilizzarlo come combustibile per caldaie a gas nella produzione del calore o per motori a combustione interna per produrre energia elettrica.
Gli impianti a biogas di potenza termica compresa tra 50 MW e 300 MW sono di competenza regionale per quanto riguarda la VIA e l'Autorizzazione Unica, mentre sono di competenza provinciale, nell'ambito della conferenza dei servizi del procedimento unico regionale :
Gli impianti a biogas di potenza termica inferiore ai 50 MW ricadono nella procedura prevista dalla D.lgs 387 del 2003 ed è pertanto necessario utilizzare l'apposta modulistica . Ai sensi del disposto dell'art. 12 comma 5 qualora per l'installazione di detti impianti non sia previsto il rilascio di nessun provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'ottenimento dell'Autorizzazione unica non è necessario.
Gli impianti a biogas di potenza termica inferiore ai 250 kW per la loro installazione necessitano unicamente della D.I.A. ovvero della Dichiarazione di Inizio Attività, ai sensi della Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).
Gli impianti a biogas che utilizzano rifiuti in ingresso ricadono nell'attività di recupero energetico R1 e devono essere autorizzati anche ai sensi della parte quarta del D. Lgs. n. 152/06 nel testo vigente.
Gli impianti alimentati con potenzialità maggiori di 100 t/giorno di rifiuti rientrano nell'allegato A2 della L.R. n. 9/99 e sono, quindi, assoggettati a VIA, mentre sono assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale gli impianti per la gestione dei rifiuti inclusi nell'allegato I del D. Lgs. n. 59/2005.
Si ricorda che al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
Invio della domanda (vedi fac simile) compilata in ogni sua parte comprensiva di tutti gli allegati, ed in particolare (pena la non accettazione della domanda):
La versione elettronica della documentazione progettuale dovrà essere redatta esclusivamente in file formato pdf e corrispondere nei nomi e nei contenuti alla versione cartacea
Documentazione tecnica del progetto in 2 copie cartacee e 10 copie su cd-rom
Maria Angela Guizzardi (Responsabile Unità Operativa)
Telefono: 051 659 8476
Angelica Coluccelli
Telefono: 051 659 8012
Fax: 051 659 8817
Dirigente del Servizio Tutela ambientale e sanzioni
90 giorni
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