Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

 
Descrizione:

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di impianti industriali ai sensi del DLgs n°152/2006 Parte Quinta (così come modificato dal DLgs n°128/10).

La Provincia in base alla L.R. Emilia Romagna n°5/2006 è competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione ed il trasferimento (art. 269 comma 2), per la modifica sostanziale e non sostanziale (art. 269 comma 8) e per il rinnovo dell'autorizzazione di impianti esistenti con emissioni in atmosfera (art 281 e 269).

 
Modalità di adempimento
Requisiti del richiedente:

Ogni attività o stabilimento produttivo che produce emissioni inquinanti in atmosfera deve dotarsi di specifica autorizzazione con la sola esclusione dei seguenti casi previsti dalla legge:

    • impianti ed attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante elencati in Allegato IV, Parte I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 ossia all'allegato 1A alla Delibera di Giunta Regione Emila- Romagna (DGR) n° 1769 del 22 novembre 2010 (Delibera di integrazione e modifica alla DGR n° 2236/2009). Tali impianti ed attività in deroga hanno le emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti (ex attività poco significative), ma non debbono utilizzare sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61) Tali attività non hanno alcun obbligo di presentare alcuna comunicazione.

    • impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale che avranno specifica autorizzazione unica ricomprendente anche le emissioni in atmosfera

    • impianti di incenerimento, coincenerimento ed altri impianti di trattamento termico dei rifiuti che avranno specifica autorizzazione unica ricomprendente anche le emissioni in atmosfera

    • stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

Per tutte le altre attività, il gestore di stabilimento o di impianto con emissioni inquinanti in atmosfera deve presentare domanda di autorizzazione: in caso di costruzione di nuovo stabilimento o di trasferimento di impianto in altra località (ai sensi dell'art 269 comma 2 del DLgs 152/2006), per realizzare modifiche sostanziali e non (ai sensi dell'art. 269 comma 8 DLgs 152/2006).

La modifica sostanziale, il trasferimento o la costruzione di impianti originanti emissioni inquinanti in atmosfera deve essere effettuata dopo il rilascio dell'autorizzazione.

La domanda di autorizzazione va presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente interessato in bollo originale e con 3 copie, se ordinaria secondo il modello allegato (file: domanda autorizzazione ordinaria.doc) oppure se adesione all’autorizzazione generale secondo il modello allegato (file: allegato2A_domanda di adesione.doc).

Gli impianti già autorizzati ai sensi del DPR n°203/8, anche se in via provvisoria o in forma tacita, devono presentare una domanda di autorizzazione per il rinnovo entro i seguenti termini, fissati dall'art 281 comma 1 del DLgs 152/06:

a) tra il 29/4/2006 e il 31/12/2011 per gli stabilimenti anteriori al 1988;
b) tra il 1/1/2012 e il 31/12/2013 per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
c) tra il 1/1/2014 e il 31/12/2015 per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.

Gli impianti e stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del DLgs 152/06 (29 aprile 2006) che non erano soggetti ad autorizzazione ai sensi del DPR 203/88 e che ora rientrano nell'ambito del titolo I del DLgs 152/2006, debbono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art 269 o dell'art 272 entro il 31 luglio 2012 e si adeguano alle disposizione del DLgs 152/06 entro il 1° settembre 2013. Tali impianti sono ad esempio:

  • impianti termici ad uso civile con potenzialità complessiva superiore 3 MW,

  • allevamenti aventi n° capi superiore al punto z) della Allegato IV, Parte I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 (vedi allegato 1A)

  • linea fanghi impianti trattamento acque

  • lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) superiore a 500 kg/anno

 

Se l'attività svolta nell'impianto rientra tra quelle definite in deroga ai sensi dell'art 272 commi 2 e 3 del DLgs n°152/06 (ex ridotto inquinamento) ed elencate in Allegato 1B alla DGR n° 1769/10 (aggiornamento della DGR n° 2236/09), il gestore di impianto può fare Domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo la modulistica allegata alla DGR: Allegato 2A (file: allegato2A_domanda di adesione.doc)

La domanda di adesione all'autorizzazione in via generale deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività.

 

Gli impianti già autorizzati in forma semplificata ai sensi del vecchio DPR 25 luglio 1991 (ora abrogato - attività a ridotto inquinamento atmosferico) devono rinnovare l'autorizzazione presentando domanda di adesione (file: allegato2A_domanda di adesione.doc) corredata dai documenti ivi prescritti entro il 31 dicembre 2013 (Delibera di Giunta Regionale n° 1498 del 24 ottobre 2011 e art 272 comma 3 del DLgs 152/06). In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

 
Modalità:

Domanda di autorizzazione in forma ordinaria

Il Gestore di stabilimento consegna allo Sportello Unico alle Attività Produttive del comune ove è insediato o si insedierà l’impianto, la domanda di autorizzazione in 3 copie secondo la modulistica (file domanda autorizzazione ordinaria.doc). Se lo stabilimento svolge attività che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del DLgs n°152/06 (emissioni di cov) deve essere compilata anche la modulistica specifica (file: Modulistica emissioni COV art 275.doc)

Il Gestore di stabilimento consegna allo Sportello Unico alle Attività Produttive del comune ove è insediato o si insedierà l'impianto, la domanda di autorizzazione in 3 copie secondo la modulistica (file modulistica domanda autorizzazione ordinaria.rtf)

Il SUAP avvia il procedimento amministrativo e trasmette le copie della domanda agli Enti competenti (Provincia di Bologna, ARPA, Comune nel quale è ubicato l'impianto). Se lo Sportello Unico delle Attività Produttive non è ancora attivato, la domanda dovrà essere presentata in bollo alla Provincia di Bologna ed in copia al Comune territorialmente interessato e al Distretto territoriale ARPA.
La Provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 269 comma 3 del DLgs 152/2006 indice la conferenza dei servizi (ai sensi dell'art. 14 Ln°241/1990), per svolgere l'istruttoria al fine del rilascio dell'autorizzazione. La conferenza può, se necessario, richiedere documentazione integrativa che dovrà essere fornita dall'azienda nel termine di 30 giorni. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'azienda dovrà adempiere ad ogni prescrizioni contenuta nell'atto di autorizzazione ed in particolare dovrà trasmettere, con 15 giorni di anticipo, la preventiva comunicazione di messa in esercizio, nonché effettuare le analisi di messa a regime dei punti di emissione autorizzati, qualora siano previste in autorizzazione. Successivamente dovrà effettuare le analisi di autocontrollo secondo la periodicità prescritta.
Le attività che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 275 DLgs 152/06 (emissioni di cov - composti organici volatili), per realizzare modifiche, e/o aumento del consumo massimo teorico di solvente, trasferimenti o costruzione di nuovi impianti produttivi, devono presentare una domanda di autorizzazione obbligatoriamente in forma ordinaria e provvedere alla trasmissione con cadenza annuale del piano gestione solventi.

 

Documentazione da presentare anche in formato digitale non modificabile:

Domanda in bollo completa della scheda informativa generale inquinamento atmosferico e degli allegati tecnici richiesti. (file domanda autorizzazione ordinaria.doc): ai sensi dell'art 269 comma 2 del DLgs 152/2006 per la richiesta di autorizzazione di una nuova attività o del trasferimento di attività con emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del DLgs 152/2006 per la modifica sostanziale di un impianto esistente oppure ai sensi dell'art 281 comma 1 del DLgs 152/2006 per stabilimento esistente con emissioni in atmosfera e richiesta di rinnovo dell’autorizzazione)

 

Contribuzione: bollo del valore corrente (14,62 €)

 

Attività in deroga di cui all'art 272 del DLgs 152/06 - domanda di adesione all' autorizzazione generale:

(attività elencate in Allegato 1B alla DGR n°1769/10 - ex ridotto inquinamento atmosferico) :

La domanda di adesione all'autorizzazione generale Allegato 2A alla DGR n° 1769/10 (file: allegato2A_domanda di adesione.doc) deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività e si intende tacitamente autorizzata, in quanto trattasi di autocertificazione, trascorso tale termine se non diversamente comunicato dalla Provincia (richiesta di documentazione integrativa ovvero diniego dell'autorizzazione se non sono verificati i requisiti necessari per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale).

L'azienda che presenta domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale autocertifica e si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 3A (file: Allegato 3A_Prescrizioni generali.pdf) e Allegato 4 (file: Allegato 4_Prescrizioni tecniche per tipo di attivatà.pdf) alla DGR n°1769/10 per la relativa tipologia di attività.

Se nello stesso stabilimento si insediano o sono presenti più attività di cui all'Allegato 1B alla DGR n°1769/10, il Gestore di impianto deve presentare una unica domanda di adesione all'autorizzazione generale comprensiva di tutte le attività presenti, utilizzando la modulistica di cui Allegato 2A alla DGR n°1769/10 (file: Allegato2A_domanda di adesione.doc)

Se nello stesso stabilimento già autorizzato in forma ordinaria con atto di autorizzazione espressa si inserisce un'attività in deroga elencata in Allegato 1B, il gestore di impianto deve darne comunicazione, almeno 45 giorni prima dell'avvio dell'attività, sottoforma di modifica non sostanziale dello stabilimento autorizzato, ai sensi dell'art 269 comma 8 secondo la modulistica in Allegato 2C alla DGR n°1769/10 (file: Allegato 2C_Comunicazione di modifica non sostanziale.doc).

Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo indicate nell'elenco dell'Allegato 1B, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.

Il gestore di impianto o delle attività di cui all'allegato 1B può comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/06.



Attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevanti di cui art 272 c.1 del DLgs 152/06:

(attività elencate in Allegato 1A alla DGR n°1769/10 - ex poco significative)

 

Non sono sottoposte all'obbligo di alcuna comunicazione se sono le uniche attività svolte nello stabilimento.

Non debbono essere utilizzate sostanze o preparati classificati dal DLgs n°52/97 e smi come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. R68).

Se l'attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante viene svolta in uno stabilimento autorizzato in via generale o in via ordinaria il gestore di impianto deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di Allegato 2B (file: Allegato 2B_Comunicazione) alla DGR n° 1769/10.

Sono escluse dal regime delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante le lavorazioni meccaniche a secco (ossia che non utilizzano olii o emulsioni oleose) e sviluppano emissioni di polveri secche: tali attività possono presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale Allegato 2A alla DGR n°1769/10 (file: Allegato2A_domanda di adesione.doc) secondo le prescrizioni tecniche dell'allegato 4 punto 4.31 della DGR n° 335/2011 ("Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/giorno").

 

 
 
A chi rivolgersi per informazioni
Nome e recapito del responsabile del procedimento:

Nome e recapito del responsabile del procedimento:

 

Maria Angela Guizzardi
Telefono: 051.659 8476 - 051.659 8368 - 051.659 8348
Orario:
lunedì, giovedì ore 9-13
martedì, mercoledì, venerdì 9-14
lunedì, giovedì 14-16

 
Unità operativa responsabile del procedimento:
 
 
Casella di posta:
 
Organo decisore:

Dirigente del Servizio tutela ambientale e sanzioni

 
Termine di conclusione:

120 giorni

 
Normativa di riferimento:

Decreto legislativo n°152/2006 Parte Quinta artt. 269 - 272 - 281

Decreto Legislativo n° 128/10
Legge regionale n.3/1999 art.122
Legge regionale n.5/2006

Delibera Giunta Regionale n. 2236 del 28/12/2009

Delibera Giunta Regionale n. 1769 del 22/11/2010

Delibera Giunta Regionale n. 335 del 14/03/2011

 
Modulistica e relativi allegati
 


Data ultimo aggiornamento: 14-05-2012

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