Provincia di Bologna

FAQ n. 1

1 - Se un dipendente comunale viene a conoscenza della presunta situazione di irregolarità di un cittadino straniero ha l'obbligo di denunciarlo?


In generale, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (operatore della pubblica amministrazione) che, nell'esercizio delle sue funzioni o del suo servizio, venga a conoscenza della notizia di un reato perseguibile d'ufficio ha l'obbligo di farne denuncia all'Autorità giudiziaria (art. 331 c.p.p.).

L'omessa o la ritardata denuncia del reato è punita con la multa da 30 a 516 euro se l'autore è pubblico ufficiale (art. 361 c.p.), e con la multa fino a 103 euro se è un incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.).

Non sono previste pene detentive.


La legge n. 94/2009 ha introdotto nel T.U. Immigrazione (Dlgs. 268/1998), all'art. 10-bis, i reati (distinti) di ingresso o soggiorno illegale. Si tratta di reati perseguibili d'ufficio che, pertanto, sono astrattamente suscettibili di essere oggetto di denuncia da parte del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio.

Tuttavia, va precisato che non è sufficiente il mero sospetto di un reato per far scattare l'obbligo di denuncia, in quanto la giurisprudenza ritiene che perché vi sia tale obbligo è necessario avere sufficienti elementi di certezza dell'esistenza di un determinato reato (Cass. 19.2.1988/10.5.1988, n. 5793, CED 178378; Cass. 26081/2008).

Nel caso dei reati di ingresso e soggiorno illegale non è così semplice avere tali elementi di certezza in quanto la mera mancanza di titolo di soggiorno non è di per sé sufficiente a fare integrare automaticamente il reato stesso. L'art. 10-bis del T.U. Immigrazione (Dlgs. 286/1998), infatti, stabilisce che il reato si compie quando vi è violazione delle disposizioni del T.U. e della legge n. 68/2007 (che riguarda l'obbligo, in caso di ingresso in Italia per turismo, di rendere la dichiarazione di presenza, che sostituisce i vecchi permessi di soggiorno turistici).


In molti casi, pur in assenza di permesso di soggiorno, non vi è violazione delle disposizioni del T.U. Immigrazione. Si tratta, ad esempio, dei casi di:

Quanto sopra significa che solo se l'operatore pubblico:

vi è l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria.


Va comunque evidenziato che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che agiscono nell'ambito della Pubblica amministrazione non hanno, in generale, poteri di identificazione di un soggetto (italiano o straniero che sia), che sono normalmente attribuiti alla sola Autorità di Pubblica sicurezza.

E' difficile pertanto che un operatore pubblico sia in grado di identificare uno straniero se questi non sia disponibile ad essere identificato.


Va infine precisato che i casi in cui la legge stabilisce che lo straniero debba esibire il titolo di soggiorno sono indicati nell'art. 6, comma 2, del T.U. Immigrazione (come modificato dalla legge n. 94/2009) e sono: "licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati."

E' interesse, dunque, dello straniero esibire il permesso di soggiorno se intenda avere una licenza, una autorizzazione, una iscrizione o un provvedimento di suo interesse.

Nel caso non abbia il titolo di soggiorno non potrà ottenere quella licenza, o autorizzazione o provvedimento ma la sua mancanza non è sanzionata in nessun altro modo.


Ciò significa che quando uno straniero si rivolge ad un ufficio pubblico per avere una determinata prestazione l'operatore pubblico dovrà informarlo che tra i vari documenti richiesti c'è anche il permesso di soggiorno ma non potrà chiedergli il permesso come condizione per accedere all'ufficio stesso.


 

 
 
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