Provincia di Bologna

FAQ n. 2

2- E' possibile rispondere alle richieste di erogazione di servizi sociali per minori stranieri figli di non regolari, con il conseguente intervento da parte degli operatori incaricati di pubblico servizio e la possibilità di emettere tutti gli atti amministrativi necessari all'intervento stesso?

Quali specificità vi sono se ciò avviene in presenza di un decreto del Tribunale dei minorenni?


Nel nostro ordinamento, vige il principio di parità di trattamento del minore indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità della condizione di soggiorno. 

Tale principio si desume dal combinato disposto delle numerose Convenzioni internazionali che vietano qualsiasi disparità di trattamento tra minori e che proteggono l'infanzia (cfr. in particolare la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo) con la Costituzione.

 

Questo non è però l'unico riferimento normativo che induce a concludere per la soluzione proposta.

Infatti, in relazione all'accesso al diritto alla salute, all'istruzione scolastica e a tutti i servizi che permettono un'effettiva fruizione di tali diritti fondamentali, il diritto dei minori comunque presenti sul territorio ad accedere ai servizi trova chiara espressione negli artt. 35, comma 3, lett. b), e 38 del Dlgs. n. 286/1998, non abrogati dalla recente riforma legislativa.

Anche in relazione agli altri servizi l'irrilevanza dell'eventuale condizione di irregolarità del minore straniero si deduce dall'art. 28 del D.P.R n. 394/1999 che, nel dare attuazione all'art. 19 del Dlgs. n. 286/1998, ha previsto il rilascio di un permesso di soggiorno ad ogni straniero minore dei 18 anni.

Da tale norma si ricava che " nessun minore straniero è irregolare ", avendo il nostro ordinamento deciso di far prevalere l'obbligo dello Stato (e degli enti territoriali in cui si articola il nostro ordinamento) di proteggere il minore rispetto all'eventuale condizione di irregolarità di quest'ultimo sul territorio.



 

 
 
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