FAQ n. 3

3- Alla  luce del nuovo art. 32, comma 1, del T.U. Immigrazione, al fine di ottenere la conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età, i minori stranieri non accompagnati "affidati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184/1983 ovvero sottoposti a tutela" devono essere stati ammessi per un periodo non inferiore a 2 anni a un progetto di integrazione sociale o civile gestito da un ente pubblico o privato, e quindi devono trovarsi da non meno di 3 anni  nel territorio dello Stato.

Esistono delle possibilità per ottenere la conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età senza subordinarla alle condizioni indicate in precedenza?  

Più in generale, quali possono essere le diverse casistiche della conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età di minori irregolari con o senza parenti in Italia? 


Ai  sensi dell'art.  32, comma 1-bis, del T.U. Immigrazione, come modificato dalla legge n. 94/2009, al fine di ottenere la conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età, i minori stranieri non accompagnati ancorchè "affidati ai sensi dell'art. 2 delle legge n. 184/1983, ovvero sottoposti a tutela" devono essere stati ammessi per un periodo non inferiore a 2 anni ad un progetto di integrazione sociale o civile.

 

Le questioni controverse relative all'ambito applicativo di detta norma sono sostanzialmente due:


   A) Se il requisito del previo inserimento e partecipazione per un periodo di 2 anni a un progetto di 

       inserimento debba trovare applicazione anche nei confronti del minore straniero affidato a un parente

       entro il 4° grado regolarmente soggiornante in Italia ai sensi dell'art. 4 della legge n. 184/1983

       (affidamento consensuale disposto dai servizi sociali su consenso dei genitori ovvero del tutore, ovvero

       disposto dal tribunale per i minorenni ove manchi il consenso).


Si ritiene che a tale quesito vada data risposta negativa.

La nuova norma introdotta dalla legge n. 94/2009 cita soltanto gli affidamenti ex art. 2 della legge n. 184/1983 e non gli "affidamenti" ai parenti entro il 4° grado che invece potrebbero sorgere per effetto della lettura congiunta degli artt. 4 e 9 della legge n. 184/83. 

In tali situazioni di affidamento di fatto del minore a parenti entro il 4° grado non può nemmeno parlarsi di  "minore non accompagnato" in quanto vi è, per l'appunto, un parente che si occupa del minore ed al quale può essere deferita la tutela in caso di assenza dei genitori.


Il minore, dunque, dovrebbe essere iscritto sul permesso di soggiorno dello straniero ai sensi dell'art. 31, comma 1, del T.U. Immigrazione se infraquattordicenne ovvero dovrebbe essergli rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 31, comma 2. Si ricorda, infatti, che l'art. 29, comma 2, del T.U. Immigrazione equipara i figli legittimi a quelli adottati o sotto tutela, ai fini del ricongiungimento familiare e pertanto il titolo di soggiorno rilasciabile al minore in tutela a un parente entro il 4° grado è quello per famiglia.


In tali casi, al compimento della maggiore età è consentita la conversione per studio o lavoro od il rinnovo del permesso di soggiorno per famiglia (nel caso l'ex minore sia ancora a carico dei familiari: cfr. circolare del Ministero dell'Interno n. 1727/7 del 28.3.2 008 [link esterno]), secondo quanto previsto dall'art. 30 del T.U. Immigrazione, non rientrando la loro situazione nelle fattispecie di cui all'art. 32, commi 1-bis e 1-ter.


E' importante, dunque, che in presenza di parenti entro il 4° grado di minore straniero, durante la minore età venga richiesto alla questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per "motivi di famiglia", se ultraquattordicenne, ovvero l'iscrizione sul permesso di soggiorno dell'affidatario se infraquattordicenne. In caso di diniego da parte della questura, potrà essere proposto ricorso al giudice civile del tribunale di residenza ai sensi dell'art. 30, comma 6, del T.U. Immigrazione trattandosi di materia relativa al diritto all'unità familiare.



   B) Se il requisito del previo inserimento e partecipazione per un periodo di 2 anni ad un progetto di

       inserimento debba trovare applicazione a tutti i minori stranieri non accompagnati e affidati o

       sottoposti a tutela che compiano la maggiore età dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009

       (8 agosto 2009)  ovvero  se in virtù dei principi di irretroattività della norma giuridica e di ragionevolezza

       si debba continuare a consentire la conversione del permesso di soggiorno a favore di coloro che

       raggiungano la maggiore età prima o entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge n. 94/2009,

       essendo nell'impossibilità di soddisfare il requisito di durata da essa introdotto.

  

Come altre disposizioni innovative introdotte al T.U. Immigrazione dalla legge n. 94/2009, che hanno ristretto le possibilità di accedere ad un determinato status, anche quelle previste dal nuovo art. 32 del T.U. si ritiene debbano valere per i minori stranieri non accompagnati che entrino in Italia successivamente all'agosto 2009 (entrata in vigore della legge 94), in forza del principio secondo il quale la legge non può disporre che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo (art. 11 preleggi al c.c.).


Sarebbe, del resto, irragionevole pretendere che minori stranieri entrati in Italia nel vigore di una determinata normativa siano penalizzati perché, nelle more del compimento della maggiore età, quella normativa muta pretendendo condizioni più restrittive.


Nel senso della "irretroattività" della legge si pone anche la giurisprudenza, sia pur riferita alla precedente modifica del T.U. ma evidentemente il principio non muta (cfr. Cons. Stato 2951/2009).

  

 

 

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