Cnsa
Invito a presentare Operazioni di Formazione Professionale da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo Ob.2 Competitività Regionale e Occupazione - Anno 2009
FAQ Immigrazione e In-sicurezza
FAQ n. 4
4 - Come viene regolato l'accesso al diritto d'asilo dello straniero che fa ingresso o permane illegalmente nel territorio dello Stato alla luce del reato di ingresso e soggiorno irregolare introdotto all'art. 10-bis del T.U. Immigrazione?
In attesa del permesso di soggiorno come rifugiato politico, può sussitere una presa in carico da parte dei servizi e quindi l'attivazione di una borsa lavoro?
Se lo straniero fa ingresso irregolarmente sul territorio dello Stato e presenta "senza indugio" (come previsto dall'art. 31 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati) domanda di protezione internazionale, non commette alcun reato e non può essergli contestato il reato di cui all'art. 10-bis del T.U. Immigrazione (Dlgs. n. 286/1998), introdotto dalla legge n. 94/2009.
Diversamente interpretata (nel senso cioè di ritenere sussistente il reato anche in caso di pronta presentazione della domanda di asilo), la norma del 2009 sarebbe infatti da ritenersi illegittima per contrasto col citato art. 31 della Convenzione di Ginevra che, al primo comma, così recita: "Gli Stati contraenti non applicheranno sanzioni penali , per ingresso e soggiorno irregolare, a quei rifugiati che, provenienti direttamente dal apese in cui la loro vita o la loro libertà era minacciata (...), entrano o si trovano sul loro territorio senza autorizzazione, purché si presentino senza indugio alle autorità ed espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro presenza irregolari".
Premesso quanto sopra, quando l'art. 10-bis del T.U. Immigrazione (quello che prevede il reato di ingresso e soggiorno illegale) prevede al comma 6 la sospensione del procedimento penale in caso di presentazione di domanda di protezione internazionale, si riferisce evidentemente alle domande di protezione presentate con notevole ritardo (pur in assenza di un termine prescritto dalla legge per la proposizione delle stesse) o addirittura in occasione della contestazione del reato di ingresso o soggiorno illegale.
In tale ultimo caso, come recita la norma da ultimo citata, il procedimento penale è sospeso sino alla decisione della competente Commissione Territoriale (nel caso di riconoscimento di una delle forme di protezione previste, il Giudice pronuncerà sentenza di non luogo a procedere).
Lo straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale soggiorna regolarmente sul territorio nazionale a tutti gli effetti.
Anche prima del materiale rilascio del permesso di soggiorno da parte della competente Questura, può pertanto essere preso in carico dai servizi sociali ed avviato a borse lavoro; potrà svolgere attività lavorativa in senso proprio, tuttavia, solamente decorsi 6 mesi dalla presentazione della domanda, così come previsto dall'art.11 Dlgs. n. 140/2005.