
5 - Scrivo per avere consulenza rispetto a un utente che seguo.
L'anziano, proveniente dalla Bosnia-Erzegovina e di origine Rom, non è in possesso di permesso di soggiorno, ma è stata avviata una pratica per ottenerlo. Egli è domiciliato nel nostro Comune da anni e gli sono state garantite le prestazioni assistenziali. E' in possesso di tesserino sanitario (STP).
L'anziano è stato recentemente ricoverato per un aggravamento della sua condizione sanitaria. Alla dimissione, non essendo possibile pensare a un suo rientro al campo nomadi dove viveva, sarà inserito in una struttura per un'adeguata tutela.
Dall'ospedale mi hanno detto che non potevano effettuare una valutazione geriatrica, fatta di norma per la valutazione del livello di autosufficienza della persona e finalizzata all'accesso ai Servizi di Rete rivolti agli anziani, ai sensi della legge regionale n. 5/94. La motivazione è stata che questo procedimento avrebbe attivato un percorso di denuncia dell'irregolarità della persona.
Il dubbio è, quindi, se questo obbligo di segnalazione da parte dell'ospedale sussista o meno e se l'anziano potrà avere accesso ai Servizi di Rete del nostro distretto rivolti agli anziani.
• La legge n. 94/2009, pur introducendo il reato di ingresso e soggiorno illegale, non ha abrogato l'art. 35, comma 5, del Dlgs. n. 286/1998 che prevede che "l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità".
Pertanto, anche oggi nelle strutture sanitarie la segnalazione dello straniero non in regola con le norme di soggiorno non solo non è obbligatoria, ma è espressamente vietata dalla legge.
Come chiarito anche dalla circolare della Regione Emilia-Romagna del 15 settembre 2009 [link esterno], tale divieto di segnalazione si estende a "tutto il personale che opera nelle strutture sanitarie", da intendersi in senso ampio quale personale medico, paramedico, tecnico, amministrativo, operatori sociali, mediatori culturali, che a qualsiasi titolo operino nelle strutture sanitarie.
Dunque, nessuna segnalazione del signore anziano seguito dai servizi poteva - e può - essere effettuata e l'eventuale segnalazione può integrare il reato di abuso di atti d'ufficio.
• Quanto alla diversa, ma correlata questione inerente alla possibilità per l'utente di accedere ai Servizi di rete, la normativa regionale individua i destinatari di tali servizi nei soli anziani "residenti" e dunque parrebbe escludere dai benefici lo straniero non iscritto all'anagrafe.
Si ritiene tuttavia che il concetto di residenza non debba essere inteso in maniera rigida ma esclusivamente nel senso di richiedere uno stabile collegamento con il territorio regionale, sì da giustificare l'assunzione in carico dell'anziano stesso.
Nel caso segnalato è indubbio che l'anziano rom abbia uno stabile collegamento con il territorio regionale, tant'è che risulta autorizzato ad abitare nel "campo nomadi", oltre al fatto che è stata avviata la pratica per il rilascio del permesso di soggiorno.
Nel contempo non può dubitarsi che il collocamento dell'anziano in una struttura adeguata alla sua condizione di precarietà sanitaria rappresenti la prosecuzione di quel trattamento sanitario, diritto fondamentale della persona, riconoscibile anche allo straniero privo di permesso di soggiorno e dunque a maggior ragione a colui che, come nel caso esaminato, sia in attesa del rilascio di permesso di soggiorno.
Non si condivide, pertanto, la mancata valutazione della situazione geriatrica dell'anziano ai fini dell'attivazione dei Servizi di rete di cui alla legge regionale n. 5/94.
Si consiglia, peraltro, di cercare di concludere quanto prima il procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno che si è avviato.