
6 - Alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 94/2009 all'art. 6, comma 2, del T.U. Immigrazione, cosa si intende per "prestazioni scolastiche obbligatorie" e qual è l'ambito entro cui i minori stranieri privi di permesso di soggiorno possono esercitare il diritto all'istruzione e accedere a tutti quei servizi che ne agevolano il concreto esercizio (trasporto scolastico, mense, libri, etc...)?
Come viene regolato l'accesso alla scuola superiore dopo il compimento della maggiore età?
All'interno di questa nozione è possibile ricomprendere anche gli asili nido?
Come è possibile superare la mancanza dei requisiti necessari alla presentazione del modello ISEE e conseguentemente l'impossibilità ad accedere a tariffe agevolate?
Il quesito si presenta articolato.
A. Significato dell'espressione "prestazioni scolastiche obbligatorie" di cui all'art. 6, comma 2, Dlgs. n. 286/1998.
La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione costituisce per tutti - compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato - sia un diritto soggettivo che un dovere sociale.
Il diritto/dovere di istruzione e formazione è stato ridefinito in modo unitario a seguito della riforma del sistema educativo realizzata a partire dalla legge-delega n. 53/2003 e si deve considerare assolto con "il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età" (Dlgs. n. 76/2005, art. 1, commi 2-3; Legge n. 296/2006, art. 1, comma 622; Dlgs. n. 226/2005, art. 1, comma 1; Decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 139/2007).
L'art. 1, comma 6, del Dlgs. n. 76/2005 precisa che «la fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto [e cioè fino ai diciotto anni] costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Dlgs. n. 286/1998, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'art. 5».
Nel medesimo senso, poi, possono essere richiamati tanto l'art. 38 T.U. Immigrazione quanto l'art. 45 del regolamento di attuazione dello stesso, laddove prevedono il diritto del minore straniero privo di permesso di soggiorno ad accedere alla scuola di ogni ordine e grado.
Appare per altro interessante osservare come lo stesso Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1734 del 27.2.2007 [link esterno], abbia riconosciuto che l'art. 45 del Regolamento «ha la funzione di garantire ai minori stranieri l'accesso alle scuole (elementari e medie inferiori e superiori) anche se non siano in possesso di permesso di soggiorno».
Il riferimento alle «prestazioni scolastiche obbligatorie» di cui all'art. 6 T.U. Immigrazione deve, dunque, oggi intendersi come un richiamo al più ampio diritto/dovere all'istruzione e alla formazione fino ai diciotto anni previsto per tutti i minori dal nostro ordinamento.
Nel medesimo senso possono essere richiamati tanto l'art. 38 T.U. Immigrazione quanto l'art. 45 del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999), laddove prevedono il diritto del minore straniero privo di permesso di soggiorno ad accedere alla scuola di ogni ordine e grado, a parità di condizioni con i minori italiani.
B. Accesso alla scuola dell'infanzia e compimento degli studi secondari successivamente al compimento dei 18 anni
La scuola dell'infanzia, pur se non formalmente obbligatoria, rientra nel complessivo sistema educativo di istruzione e formazione (legge n. 53/2003, art. 2, comma 1, e legge n. 59/2004) e pertanto va garantita a tutti i minori in condizioni di parità, proprio in quanto rappresenta una importante opportunità di crescita e di sviluppo delle loro capacità relazionali, affettive e cognitive, che la legge stessa (n. 59/2004) qualifica in termini di "assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative".
La medesima legge, inoltre, stabilisce che la scuola dell'infanzia, ancorché non obbligatoria, è in diretta connessione funzionale alla scuola dell'obbligo ed il medesimo principio è stato di recente riconosciuto dalla giurisprudenza, "rientrando a pieno titolo nel più complesso sistema dell'istruzione scolastica ancorché la scelta se usufruirne o meno sia lasciata alla decisione dei genitori." (Trib. di Milano, decreto dell'11.2.2008 [link esterno], che ha ritenuto discriminatorio il comportamento del Comune di Milano che subordinava l'iscrizione alla scuola dell'infanzia al permesso di soggiorno).
Considerata tale connessione funzionale della scuola dell'infanzia alla scuola dell'obbligo, si può sostenere che la nozione di "prestazioni scolastiche obbligatorie" debba ricomprendere anche la scuola dell'infanzia, in ossequio al principio di non discriminazione tra minori.
Anche in tal caso, si ritiene che l'accesso alla scuola debba essere riconosciuto indipendentemente dal possesso di un titolo di soggiorno.
La Costituzione (art. 34, comma 1), la Carta di Nizza (art. 14 ), il Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 2) e il T.U. Immigrazione (art. 2 e art. 6, comma 2) impongono di consentire tanto l'accesso alla scuola dell'infanzia, quanto il completamento del ciclo di studi superiori nonostante il raggiungimento della maggiore età.
Come già ricordato poc'anzi, il dovere di istruzione e formazione non si assolve con la conclusione di 10 anni di scolarizzazione o con il compimento dei 16 anni, ma solo con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale (nel sistema dei licei o nel sistema dell'istruzione e formazione professionale, anche attraverso l'apprendistato) oppure con il compimento del diciottesimo anno di età.
Sul diritto del minore straniero a completare il ciclo di studi anche dopo il raggiungimento del 18 anno di età si veda Cons. Stato sent. n. 1734/2007 (cfr. supra)
C. Prestazioni che rendono effettivo il diritto all'istruzione e servizi che ne agevolano il concreto esercizio
Quanto all'accesso alle prestazioni che rendono effettivo il diritto allo studio, l'art. 38, comma 2, T.U. Immigrazione, ancor oggi vigente, chiarisce che ai minori stranieri che accedono al sistema scolastico «si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica» e aggiunge che «l'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali. ».
Dunque i minori stranieri non in regola con le norme in materia di soggiorno possono accedere a tutti quei servizi che ne agevolano il concreto esercizio (trasporto scolastico, mense, libri, etc.).
Quanto alle modalità concrete che permettono ai genitori dei minori privi di permesso di soggiorno di accedere a tariffe agevolate, manca purtroppo in materia di servizi sociali una disciplina analoga a quella prevista in materia di assistenza sanitaria relativamente al rilascio di una tessera STP e alla dichiarazione di indigenza.
La lacuna può essere superata da ciascun Ente locale per il tramite di previsioni volte a disciplinare la materia.
Va tuttavia rilevato che il genitore di minore, privo di permesso di soggiorno, non può attestare, né formalmente né con autocertificazione, i propri redditi e dunque non potrà accedere alle tariffe agevolate alla pari degli italiani.
D. L'accesso agli asili nido
Gli asili nido non fanno parte espressamente del sistema educativo di istruzione e formazione e dunque non rientrano in sé nel concetto di "obbligo scolastico".
Tuttavia essi rappresentano un sistema pre-scolare finalizzato non solo a sostenere i genitori/lavoratori, ma anche a favorire la socializzazione e la formazione dei bambini, sistema nel quale tutti i minori devono avere le medesime opportunità.
Gli asili nido sono definiti dalla normativa vigente come "strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori" (legge n. 448/2001, art. 70).
Evidente è la coesistenza della funzione formativa propria del minore con quella diretta al sostegno delle famiglie.
La Corte Costituzionale ha più volte affermato che gli asili nido sono " speciali servizi sociali di interesse pubblico " (Corte cost. n. 467/2002 e n. 370/2003) così ponendo l'accento sull'interesse pubblico.
L'accento posto sull'interesse pubblico, unitamente al principio del superiore interesse del fanciullo (art. 3 Conv. di New York sui diritti del fanciullo; art. 28, comma 3, T.U. Immigrazione) che va necessariamente applicato in tutti i procedimenti (giurisdizionali ma anche amministrativi), consentono di ritenere accessibile anche il nido d'infanzia per i minori stranieri, pur privi di titolo di soggiorno o figli di stranieri privi di esso.
L'interesse pubblico è certamente quello di garantire l'istruzione a tutti i minori che gravitano sul proprio territorio, così concorrendo alla loro crescita e alla idonea formazione, mentre il superiore interesse del minore è certamente quello di avere le medesime opportunità educative e formative, senza distinzioni basate sulla nazionalità o sulla condizione soggettiva.
Si ritiene pertanto che possa essere garantito a tutti i minori stranieri, anche privi di titolo di soggiorno, l'accesso ai nidi d'infanzia in ossequio al diritto alla non discriminazione in ragione della condizione personale e sociale.
L'accesso ai nidi, tuttavia, potrà avvenire senza possibilità di riduzione o esenzione dalle tariffe massime previste, in quanto il genitore privo di titolo di soggiorno non potrà autocertificare la sua posizione reddituale o ISEE.
- Per un approfondimento sul tema, si segnala il documento ASGI " I minori stranieri extracomunitari e il diritto all'istruzione dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009 ", liberamente scaricabile a questo indirizzo [link esterno]:
www.asgi.it/public/parser_download/save/asgi_istruzione_dopolalegge94.09.pdf
- Su questi temi, su richiesta del Comune di Bologna, il Ministero dell'Interno ha comunicato che "alla luce delle vigenti norme nazionali e della
legge della Regione Emilia-Romagna n. 1/2000
[link esterno], per le domande di iscrizione all'asilo nido dei minori stranieri non sussiste alcun obbligo di esibire il permesso di soggiorno" (aggiornamento: aprile 2010).
Parere del Ministero dell'Interno (753 KB)