Comunicazione
Comunicati stampa
Inaugurazione dell'istituto Confucio
FAQ n. 10
FAQ n. 3
FAQ n. 1
FAQ n. 2
FAQ n. 7
7 - Le istanze di variazione anagrafica potranno dar luogo alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie? Con quale criterio si dovranno effettuare queste ultime?
Che tipo di certificazione dell'idoneità abilitativa / igienico-sanitaria è necessario rilasciare per i ricongiugimenti familiari?
A. Sulle verifiche che possono essere svolte dagli uffici comunali in occasione di richiesta di iscrizione o variazione anagrafica:
Va rilevato che la norma riguarda tutti, italiani e stranieri, in quanto è stato modificato in generale l'art. 1 della legge n. 1228/1954 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), stabilendo che "L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie".
I controlli sulle condizioni igienico-sanitarie sono, dunque, una possibiltà e non un obbligo e proprio perché non obbligatori non possono essere mirati a specifiche categorie di persone, pena la violazione del diritto alla non discriminazione sanzionato anche dall'azione civile prevista dagli artt. 43 e 44 del T.U. Immigrazione e dai Dlgs. n. 215 e 216 del 2003.
L'eventuale verifica dovrà riguardare le condizioni igienico-sanitarie e sembra ragionevole ritenere che il riferimento debba essere, in mancanza di altra chiara indicazione del legislatore, ai requisiti strettamente sanitari previsti dal Dm. 5.7.1975 del Ministero della sanità [link esterno], vale a dire quelli relativi alla presenza di riscaldamento, a meccanismi di aereazione naturali od artificiali, all'umidità dei muri, ecc., mentre è assai opinabile che possa riguardare anche i requisiti dimensionali degli alloggi (rapporto metri quadri/persone).
B. Sulla certificazione sull'idoneità abitativa/igienico-sanitaria inerente la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare
L'art. 1, comma 19, della legge n. 94/2009 prevede che ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, debbano essere accertati dai competenti uffici comunali tanto i requisiti igienico-sanitari quanto i requisiti di idoneità abitativa dell'alloggio del richiedente.
In mancanza di qualsivoglia richiamo normativo atto a chiarire i criteri di idoneità abitativa, avendo la disposizione soppresso il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, è sopravvenuta la circolare del Ministero dell'Interno n. 7170 del 18 novembre 2009 [link esterno], la quale ha fatto presente che i Comuni, nel rilasciare la certificazione relativa all'idoneità abitativa, possono fare riferimento alla normativa contenuta nel Dm del 5.7.1975 del Ministero della Sanità, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.
Tale istruzione ministeriale è coerente con la necessità di assicurare paramenti di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, avendo in considerazione il fatto che un'eccessiva ed arbitraria discrezionalità lasciata agli enti locali in una materia attinente alle condizioni di ingresso dello straniero sul territorio nazionale finirebbe per violare gli artt. 10, comma 2, Cost. e 117, comma 2 lett. b), Cost.
Per questi motivi la materia dell'immigrazione è sottoposta alla legislazione esclusiva dello Stato, nonché all'art. 7 della direttiva 2003/86/CE che dispone che l'autorizzazione al ricongiungimento familiare possa essere sottoposta dalla legislazione nazionale "alla disponibilità di un alloggio considerato normale e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore nello Stato membro".