Comunicazione
Comunicati stampa
Inaugurazione dell'istituto Confucio
FAQ n. 10
FAQ n. 3
FAQ n. 1
FAQ n. 2
FAQ n. 7
FAQ n. 8
8 - Quali modifiche sono state introdotte dalla legge n. 94/2009 in merito alla possibilità per un cittadino straniero di produrre un'autocertificazione nei rapporti con la P.A. e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi?
E' necessario articolare la risposta al quesito secondo due diversi ambiti:
A) In materia di cittadinanza
L'art. 9 della legge n. 91/1992 in materia di cittadinanza italiana, introdotto dalla legge. n. 94/2009, così prevede al comma 1: "Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge".
In sostanza, in tutti i procedimenti concernenti la cittadinanza italiana, la norma introduce una vera e propria deroga al principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti per quanto concerne l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 in relazione a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Tale parità di trattamento rimane, al contrario, sancita dall'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 e dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 394/1999, così come dall'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000).
La portata derogatoria dell'art. 9 bis della legge n. 91/1992, introdotto con la legge n. 94/2009, rispetto alle norme sull'"autocertificazione" è stata confermata dalla circolare del Ministero dell'Interno - Dip. Libertà civili e immigrazione dd. 6 agosto 2009, la quale ha indicato che, in relazione alle istanze di acquisto della cittadinanza presentate dopo l'8 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge n. 94/2009, il cittadino straniero dovrà presentare la documentazione relativa ai requisiti di residenza legale in Italia, i certificati giudiziari e dei carichi pendenti, i certificati di stato di famiglia, nonché le dichiarazioni fiscali, non essendo più possibile autocertificare il possesso dei relativi requisiti.
Poiché la nuova norma fa riferimento a tutte le istanze di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana, si ritiene che essa trovi applicazione non solo con riferimento alle procedure di naturalizzazione (art. 9 l. 91/1992) o di acquisto della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano (art. 5), ma anche quelle per "beneficio di legge", di cui all'art. 4 della legge n. 91/1992 (tra cui l'acquisto da parte dello straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente ed ininterrottamente fino al compimento della maggiore età).
La portata derogatoria della nuova norma rispetto alla disciplina in materia di autocertificazione suscita perplessità in quanto appare ingiustificatamente vessatoria per l'utente e contraria ai proclamati obiettivi di semplificazione del procedimenti amministrativi e dunque introduce una distinzione di trattamento fondata sulla nazionalità non sorretta da una ragionevole e obiettiva causa giustificatrice. La citata circolare del Ministero dell'Interno ha ritenuto la nuova norma applicabile anche ai cittadini comunitari. Questo appare in palese violazione del principio di non discriminazione tra cittadini nazionali e di altri paesi membri dell'Unione europea, il quale, con l'entrata in vigore, il 1 dicembre 2009, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, allegata al Trattato di Lisbona, ha assunto il valore e rango di diritto fondamentale (art. 21).
B) In materia di ricongiungimento familiare
Per quanto riguarda l'autocertificazione, essa, per espressa disposizione finanziaria, non può più valere in relazione alla documentazione della composizione del nucleo familiare ai fini del beneficio delle detrazioni IRPEF (che si applicano anche per i familiari a carico residenti in patria).
Il problema dell'autocertificazione si presenta anche in certi Comuni ai fini dell'iscrizione dei familiari ricongiunti e conviventi nello stato di famiglia (che poi può essere utilizzato per le detrazioni IRPEF o per l'ISE). Infatti, a meno che l'interessato non disponga di altro originale legalizzato della documentazione utilizzata al fine del ricongiungimento, si tende sempre più ad escludere che si possa autocertificare lo stato di famiglia dei ricongiunti, nonostante si tratti di uno status giuridico già ufficialmente conosciuto ed acquisito dalla rappresentanza consolare (si adducono a giustificazione la difficoltà di effettuare le eventuali verifiche presso l'autorità consolare competente).
In generale si ricorda a tal fine l'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 - in vigore - che sul punto appare molto chiaro:
"Accertamenti d'ufficio. 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato"
Lo straniero deve pertanto limitarsi a specificare di avere già inoltrato il certificato con una pratica precedente (utile sarebbe poter indicare con esattezza gli estremi), per consentire all'Amministrazione di effettuare i necessari accertamenti.