FAQ n. 9

9 - In cosa si sostanzia la differenza tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio e, nello specifico, chi è un pubblico ufficiale e chi un incaricato di pubblico servizio? Quali diverse responsabilità giuridiche hanno le due figure anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 94/2009?


1) In merito alla differenza tra le due figure va precisato che:

  • Sono definiti pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione; è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.). Alcuni esempi di pubblici ufficiali: medici ospedalieri, assistenti sociali di un ente pubblico, dipendenti di uffici pubblici (es. uffici anagrafici) che rilasciano certificati, insegnanti di scuole pubbliche e private, notai, il capotreno e chi ha la funzione di controllore sui mezzi pubblici.


  • Sono definiti incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio; per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.). Alcuni esempi di incaricati di pubblico servizio: i bidelli, i dipendenti comunali che preparano i certificati senza avere potere di firma, i dipendenti delle aziende sanitarie locali, gli stradini cantonieri dell'ANAS, i volontari della protezione civile. 

N. B.: non sono pubblici ufficiali né incaricati di pubblico servizio, coloro che svolgono semplici mansioni d'ordine o prestazioni d'opera meramente materiali, anche presso enti pubblici (art. 358 c.p.).

 

  • Sono persone esercenti un servizio di pubblica necessità, i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi, come anche il privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione ( art. 359 c.p.).

 

La definizione delle figure sopra descritte e la loro distinzione  non sono sempre agevoli nella prassi e la giurisprudenza a tal proposito è assai copiosa e talvolta controversa. Consegue che è opportuno che i diversi operatori sociali, amministrativi, ecc. interpellino i loro enti di appartenenza per avere contezza  della qualificazione giuridica della attività in concreto da loro svolta, qualificazione che può variare secondo le mansioni svolte di volta in volta.

 


2) In merito alle novità determinate dalla legge n. 94/2009, è di particolare rilievo l'introduzione dei reati di ingresso o soggiorno illegale degli stranieri (apolidi e cittadini di paesi non appartenenti all'U.E.) nel territorio dello Stato (art. 10-bis del D.lgs. n. 286/1998).

Ai sensi dell'art. 331 c.p.p. i  pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio (tale è il reato di ingresso o soggiorno di stranieri nel territorio dello Stato), devono farne denuncia per iscritto.


Com'è agevole notare, la legge processuale penale equipara - quanto all'obbligo di denuncia - i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, con esclusione degli esercenti un servizio di pubblica necessità e dei prestatori di mansioni d'ordine o d'opera meramente materiale che, come si è detto, non sono né pubblici ufficiali né incaricati di pubblico servizio.

Consegue che, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 94/09, non vi sia alcuna differenza tra pubblici ufficiali  e incaricati di pubblico servizio con riferimento all'obbligo di denuncia per qualsiasi reato, ivi compreso quello di cui all'art. 10-bis del D.lgs. 286/1998.

 

Variano, invece, le conseguenze cui vanno incontro i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio qualora violino l'obbligo di denuncia.

Infatti, a mente dell'art. 361 c.p. l'omessa denuncia di un reato da parte di un  pubblico ufficiale è punita con la multa da € 30 a € 516, mentre se la stessa condotta è posta in essere da un incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 362 c.p., la pena è la multa fino a € 103.


 

 

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