Comunicazione
Comunicati stampa
Inaugurazione dell'istituto Confucio
FAQ n. 10
FAQ n. 3
FAQ n. 1
FAQ n. 2
FAQ n. 7
FAQ n. 8
FAQ n. 6
FAQ n. 9
9 - In cosa si sostanzia la differenza tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio e, nello specifico, chi è un pubblico ufficiale e chi un incaricato di pubblico servizio? Quali diverse responsabilità giuridiche hanno le due figure anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 94/2009?
1) In merito alla differenza tra le due figure va precisato che:
N. B.: non sono pubblici ufficiali né incaricati di pubblico servizio, coloro che svolgono semplici mansioni d'ordine o prestazioni d'opera meramente materiali, anche presso enti pubblici (art. 358 c.p.).
La definizione delle figure sopra descritte e la loro distinzione non sono sempre agevoli nella prassi e la giurisprudenza a tal proposito è assai copiosa e talvolta controversa. Consegue che è opportuno che i diversi operatori sociali, amministrativi, ecc. interpellino i loro enti di appartenenza per avere contezza della qualificazione giuridica della attività in concreto da loro svolta, qualificazione che può variare secondo le mansioni svolte di volta in volta.
2) In merito alle novità determinate dalla legge n. 94/2009, è di particolare rilievo l'introduzione dei reati di ingresso o soggiorno illegale degli stranieri (apolidi e cittadini di paesi non appartenenti all'U.E.) nel territorio dello Stato (art. 10-bis del D.lgs. n. 286/1998).
Ai sensi dell'art. 331 c.p.p. i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio (tale è il reato di ingresso o soggiorno di stranieri nel territorio dello Stato), devono farne denuncia per iscritto.
Com'è agevole notare, la legge processuale penale equipara - quanto all'obbligo di denuncia - i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, con esclusione degli esercenti un servizio di pubblica necessità e dei prestatori di mansioni d'ordine o d'opera meramente materiale che, come si è detto, non sono né pubblici ufficiali né incaricati di pubblico servizio.
Consegue che, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 94/09, non vi sia alcuna differenza tra pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio con riferimento all'obbligo di denuncia per qualsiasi reato, ivi compreso quello di cui all'art. 10-bis del D.lgs. 286/1998.
Variano, invece, le conseguenze cui vanno incontro i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio qualora violino l'obbligo di denuncia.
Infatti, a mente dell'art. 361 c.p. l'omessa denuncia di un reato da parte di un pubblico ufficiale è punita con la multa da € 30 a € 516, mentre se la stessa condotta è posta in essere da un incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 362 c.p., la pena è la multa fino a € 103.