FAQ n. 10

10 - A quali obblighi di legge devono adempiere i cittadini comunitari immigrati per stabilirsi sul territorio nazionale? Dopo quanti anni essi sono equiparati, nella fruizione dei servizi sociali, ai cittadini italiani?

Un cittadino comunitario, trasferitosi in un Paese dell'Unione Europea, senza mezzi di sussistenza (lavoro e casa), può/deve essere assistito dal Paese ospitante? In quale misura? Esiste una norma comunitaria che sancisce che il cittadino comunitario non debba essere a carico del Paese ospitante?


Per valutare la condizione giuridica di un cittadino comunitario presente in Italia, bisogna considerare che il D.lgs. n. 30/2007 prevede, per alcune categorie di persone  indicate negli artt. 7 ss.,  un diritto al soggiorno superiore a tre mesi.



1) Se il cittadino comunitario rientra in tali categorie, egli ha diritto alla parità di trattamento con i cittadini italiani, indipendentemente dal tempo che egli abbia trascorso in Italia.

 

Per fare un esempio pratico, uno studente comunitario che integri le condizioni richieste dall'art. 7 (abbia, quindi, risorse sufficienti e un'assicurazione sanitaria) potrebbe partecipare ad un bando per l'ottenimento di un sussidio allo studio anche dopo soli pochi giorni dall'arrivo in Italia.

Il diritto alla parità di trattamento significa che si deve trattare il cittadino comunitario che goda del diritto al soggiorno per un periodo superiore a tre mesi "come se fosse un italiano". Tale diritto può essere limitato solo con riferimento ad alcuni (non tutti) gli impieghi pubblici: ad es. l'accesso alla magistratura può essere riservato ai soli cittadini italiani.

 

In merito alla valutazione della condizione di soggiorno di un cittadino comunitario, è opportuno fare due precisazioni:

   A- Prima di decidere che un cittadino comunitario non ha diritto al soggiorno, conviene rileggere gli artt. 7 - 13 del D.lgs. n. 30/2007, dove sono previsti anche casi particolari meno noti di diritto al soggiorno.

Un cittadino comunitario potrebbe, ad esempio, non essere attualmente un lavoratore, né avere risorse sufficienti al suo mantenimento, ma avere lavorato in passato in Italia, anche per un breve periodo. In questo caso, troverebbe applicazione il comma 3 dell'art. 7 del Dlgs. n. 30/2007 che prevede che il cittadino comunitario che sia stato lavoratore in Italia conserva per un periodo di tempo più o meno lungo il diritto al soggiorno e con esso il diritto alla parità di trattamento. Quindi, ben può darsi l'ipotesi di un cittadino comunitario disoccupato e privo di risorse che, tuttavia, abbia diritto di accesso all'assistenza sociale a parità di condizione con i cittadini italiani.

 

   B - In merito ai documenti idonei a provare il diritto al soggiorno, mentre per i cittadini extracomunitari in genere può affermarsi che chi ha diritto a risiedere in Italia ha anche un permesso di soggiorno, per i cittadini comunitari la legge pone una regola distinta. La titolarità del diritto al soggiorno può, infatti, essere provata con ogni mezzo, non solo con il certificato anagrafico. Ciò che conta è la situazione di fatto in cui si trova il cittadino comunitario che potrebbe avere diritto (o avere ancora diritto) al soggiorno senza essersi recato in Comune per gli adempimenti previsti dalle leggi anagrafiche e dal D.lgs. n. 30/2007. Anche a questo cittadino comunitario spetterebbe il diritto all'assistenza sociale a parità di condizioni con il cittadino italiano. 


 

2) Se il cittadino comunitario non rientra nelle categorie indicate agli artt. 7 ss. del D.lgs. n. 30/2007 (perché il cittadino comunitario non è, né è mai stato lavoratore in Italia, nè ha risorse sufficienti ai sensi della normativa citata, né è familiare di persone che integri i requisiti per il diritto al soggiorno), egli non avrà diritto alla parità di trattamento con il cittadino italiano, cioè non avrà diritto ad essere equiparato a quest'ultimo in ogni aspetto della sua vita.

 

Egli avrà, tuttavia, diritto alle prestazioni che lo Stato italiano riconosce ai cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno, perché una discriminazione a danno dei cittadini comunitari rispetto agli extracomunitari deve intendersi contraria all'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza e ragionevolezza delle leggi).

 


3) Quanto all'esistenza di una norma di diritto comunitario che sancisce che il cittadino comunitario non deve essere a carico dello Stato ospitante, si può fare riferimento all'art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 30/2007 (che riproduce l'analoga norma della direttiva 2004/38/CE) che dispone: " I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6 finche' hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza.".

La disposizione non si applica ai lavoratori: anche se essi sono costantemente a carico del sistema pubblico, questa circostanza non vale a far venire meno il loro diritto al soggiorno e alla parità di trattamento.

La disposizione inoltre deve essere interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quest'ultima ha stabilito che anche il cittadino comunitario che non sia lavoratore ma abbia dimostrato a suo tempo di avere risorse sufficienti a mantenersi non perde il diritto al soggiorno (e quindi il diritto alla parità di trattamento) solo perché per un certo periodo si rivolge con continuità ai servizi sociali dello Stato ospitante (giurisprudenza caso Grzelczyk ) .

Deve, infatti, sempre effettuarsi una valutazione di proporzionalità che tenga in considerazione l'integrazione del cittadino comunitario in Italia e l'interesse dello Stato al suo allontanamento dal territorio.


 

 

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