Comunicazione
Comunicati stampa
Inaugurazione dell'istituto Confucio
FAQ n. 10
FAQ n. 3
FAQ n. 1
FAQ n. 2
FAQ n. 7
FAQ n. 8
FAQ n. 6
FAQ n. 9
FAQ n. 11
11 - Mi trovo a volte ad affrontare casi di ragazzi, in particolare rom, giovanissimi, spesso non ancora maggiorenni, che vanno in Romania per le 'nozze' e sposano una ragazza minore di età. Al ritorno in Italia questa ragazza è inserita nel nucleo familiare dei genitori del marito. In caso di successiva separazione la ragazza è costretta ad andarsene.
Come si configura la posizione giuridica di questa persona e degli eventuali figli? A chi compete la tutela? Quali obblighi giuridici spettano al Paese d'origine?
Per rispondere al quesito, è opportuno distinguere due ipotesi, a seconda che il matrimonio celebrato in Romania debba considerarsi sussistente per l'ordinamento italiano.
1) Se il matrimonio è un matrimonio tradizionale rom che non risulta dagli atti dello stato civile romeno, esso non ha alcun valore per lo Stato italiano e la minore rientra nella definizione di "minore comunitario non accompagnato": per tutelarla è, dunque, possibile fare riferimento a tale statuto.
Se la minore desidera tornare in Romania, è possibile far riferimento, per il tramite della Prefettura, all'Organismo Centrale di Raccordo, l'organismo italiano deputato a dare attuazione all'Accordo italo - romeno per la protezione dei minori comunitari non accompagnati. In base a questo, in caso di minori romeni non accompagnati, la Romania garantisce di predisporre per ciascuno di essi un percorso di tutela e reinserimento nel Paese di origine.
Se, invece, come spesso si verifica, il rimpatrio in Romania non è possibile o non è nell'interesse della minore, l'obbligo di tutela è in capo al Comune italiano in cui è domiciliata la minore. In questo caso, per la minore potrà essere chiesto un provvedimento di affidamento o aperta una tutela: sulla base del provvedimento adottato, la minore potrà essere iscritta in anagrafe e ottenere lo statuto di comunitaria avente diritto al soggiorno in Italia.
2) Se il matrimonio ha validità nello Stato italiano, e comunque in ogni caso in cui dalla relazione siano nati - o stiano per nascere - dei figli, la minore potrà agire in giudizio nei confronti del marito per il mantenimento proprio e degli eventuali figli.
Quanto alla sua posizione di soggiorno in Italia, se il marito lavora o comunque è titolare del diritto al soggiorno, la minore che risulti sua coniuge, potrà far valere il proprio diritto al soggiorno come coniuge comunitaria di cittadino comunitario avente diritto al soggiorno, indipendentemente dal processo di separazione e dalla stessa sentenza di separazione.
In quest'ipotesi, quale titolare del diritto al soggiorno, la minore avrà diritto alla parità di trattamento con i cittadini italiani e ad accedere a tutte le provvidenze eventualmente previste per le donne in situazione di difficoltà familiare.