Immigrazione
Giornata mondiale del Rifugiato, 20 giugno 2010
FAQ n. 17
17 - Uno straniero, in soggiorno irregolare in Italia, che viene controllato in Francia e risulta irregolare, puo' essere oggetto di una decisione di espulsione, sulla base della normativa Schengen, verso il Paese di provenienza.
Sapreste dirmi cosa succede a queste persone una volta arrivate all'aeroporto di Milano o di Roma? Sono messe in un C.I.E. sistematicamente o lasciate libere sistematicamente? Sono libere al loro arrivo? Esistono pratiche differenti fra Milano e Roma?
Lo Stato italiano esegue le espulsioni secondo le disposizioni previste all'art. 14 T.U. Immigrazione indipendentemente dalle circostanze per cui si perviene all'espulsione. Consegue che lo straniero respinto dalla Francia, come da qualsiasi altro Paese, sarà espulso secondo la procedura italiana, al pari di chi è sempre stato, irregolarmente, in Italia.
Non sono previste procedure o prassi differenti a seconda che fisicamente lo straniero giunga in una città o in un'altra, o che vi giunga per via aerea, terrestre o marittima.
Tanto chiarito, l'art. 14 T.U. immigrazione prevede 3 possibilità di esecuzione delle espulsioni che debbono essere eseguite dal questore:
1) accompagnamento immediato alla frontiera, previa celebrazione dell'udienza di convalida da parte del giudice di pace;
2) ove ciò non sia possibile, per uno o più dei motivi indicati al comma 1 dell'art. 14 cit., il questore dispone il trattenimento in un C.I.E. che deve essere convalidato, a seguito di apposita udienza e con la partecipazione necessaria di un difensore, dal giudice di pace. La convalida comporta il trattenimento per 30 giorni, prorogabili fino a un massimo di 180 giorni per i motivi indicati dalla legge.
Due recenti sentenze della Corte di cassazione hanno stabilito che il giudice, prima di concedere le proroghe del trattenimento, deve celebrare un'apposita udienza instaurando così il contraddittorio col difensore del trattenuto. Il questore esegue l'espulsione, ponendo così fine al trattenimento, non appena si rimuovono gli ostacoli che si frappongono all'esecuzione dell'espulsione, anche prima della scadenza del termine originario o eventualmente prorogato;
3) tuttavia, se non è possibile disporre il trattenimento per mancanza di posti in un C.I.E. o per altri motivi, oppure se è inutilmente trascorso il termine massimo di permanenza (180 giorni), il questore ordina allo straniero di allontanarsi dal territorio nazionale entro 5 giorni. Questa è la modalità espulsiva in concreto più seguita. Ove lo straniero non ottemperi all'ordine di allontanamento del questore, senza giustificato motivo, commette un reato e, secondo la tipologia di espulsione, è arrestato e processato per direttissima, cui segue una nuova espulsione, e si ricomincia da capo fino a che l'espulsione non viene effettivamente eseguita.
In conclusione, il fatto che lo straniero in attesa di espulsione venga rinchiuso in un C.I.E. o meno dipende solo dalla disponibilità di posti e dalla impossibilità di eseguire l'espulsione immediatamente.