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Agenzie di viaggio e turismo

 
Comunicazioni
  • A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice del Turismo*, le procedure e la modulistica per le Agenzie di viaggio e turismo sono state aggiornate.


*Decreto Legislativo  23 maggio 2011, n. 79 recante il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2011.

 

Procedure


APERTURA,TRASFERIMENTO E MODIFICHE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

L’apertura, il trasferimento e le modifiche delle agenzie di viaggio e turismo vanno comunicate alla Provincia territorialmente competente mediante una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che consente di avviare, trasferire o modificare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione.

Nei 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA, la Provincia effettua il controllo dei requisiti professionali e strutturali richiesti dalla L.R.7/2003, anche mediante eventuali verifiche in loco e, nel caso di accertata carenza, può vietare la prosecuzione dell'attività o disporre la rimozione di eventuali effetti dannosi salvo che non ci sia la possibilità di conformare l'attività.

Preventivamente alla presentazione della SCIA, in modo tale da evitare che nella fase dei controlli successivi si debba richiedere la conformazione, aggravando così gli oneri per l’impresa, va richiesto alla Provincia l’accertamento della denominazione dell’agenzia di viaggio e turismo prescelta.


APERTURA DI FILIALI DI AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO GIA' LEGITTIMATE AD OPERARE

L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare,  vanno comunicata alla Provincia dove sono ubicate, nonché alla Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività o a cui è stata inviata la segnalazione di inizio attività della sede principale


ORGANIZZAZIONE E DIFFUSIONE PACCHETTI TURISTICI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, ENTI E COMITATI

Le Associazioni, gli Enti, i Comitati che promuovono viaggi sono tenuti a darne comunicazione alla Provincia (ai sensi art. 18 e 19 della Legge regionale 7/2003) con le modalità di seguito riportate

  • Le associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale, regionale o provinciale che esercitano l'attività di organizzazione di viaggi per i propri associati che risultino iscritti da almeno tre mesi devono comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, il programma delle singole iniziative previste. Eventuali modifiche al programma devono essere comunicate prima dell'inizio dell'attività. Nei programmi delle iniziative devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa

  • Gli Enti, associazioni e comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose e sportive che promuovono l'effettuazione di viaggi esclusivamente a favore dei propri associati, appartenenti o iscritti devono dare preventiva comunicazione alla Provincia di tutti i viaggi organizzati, di durata sia inferiore, sia superiore a cinque giorni (indicando la data di svolgimento, il numero preventivato di partecipanti, l'itinerario ed il motivo del viaggio che deve essere coerente con manifestazioni o ricorrenze particolari), il tutto al fine di dimostrare il rispetto del limite dei 50 giorni di viaggio organizzati nell'anno solare

Per tutte le iniziative promosse gli organismi organizzatori devono stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti agli iscritti alla partecipazione al viaggio per inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della proposta di viaggio stessa.

 
 
Modulistica
Normativa
Contatti
Agenzie di Viaggio, Statistica, Ricettività, Professioni turistiche

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